Art. 19 – Furto di beni mobili

Art. 19 – Furto di beni mobili

In caso di furto di beni mobili il Consegnatario deve sporgere immediata denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. La denuncia può essere sporta anche dal Sub-Consegnatario se nominato, ovvero da persone specificamente delegate.

La denuncia è strumentale alla procedura di scarico ed all’attivazione della copertura assicurativa. 

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