Art. 19 – Furto di beni mobili
Art. 19 – Furto di beni mobiliIn caso di furto di beni mobili il Consegnatario deve sporgere immediata denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. La denuncia può essere sporta anche dal Sub-Consegnatario se nominato, ovvero da persone specificamente delegate.
La denuncia è strumentale alla procedura di scarico ed all’attivazione della copertura assicurativa.