Art. 21 – Trasferimento interno di bene mobile

Art. 21 – Trasferimento interno di bene mobile

La competenza ad autorizzare il trasferimento interno da una struttura all’altra dell’Ateneo è del consegnatario trasferente previa intesa con il consegnatario trasferito.

Il trasferimento interno di un bene mobile è disposto per soddisfare le finalità istituzionali della nuova struttura di assegnazione.

Non rappresenta un trasferimento interno l’acquisto di beni da parte di una struttura di Ateneo in favore di un’altra per motivi organizzativi e con finalità di efficienza ed economicità.

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