Titolo V – Gestione del Patrimonio
Titolo V – Gestione del Patrimonio 8861Art. 22 – Manutenzione dei beni immobili
Art. 22 – Manutenzione dei beni immobiliGli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed impiantistico, anche con riferimento alla ricerca, sono gestiti dall’Area competente. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature per la ricerca è finanziariamente a carico delle strutture di assegnazione.
È onere del Consegnatario chiedere all’Area competente gli interventi manutentivi di competenza.
Art. 23 – Ricognizione inventariale
Art. 23 – Ricognizione inventarialeCon la ricognizione inventariale ogni Consegnatario verifica la corrispondenza tra quanto contenuto nei registri di inventario con la consistenza reale dei beni.
La ricognizione deve essere eseguita almeno una volta ogni cinque anni.
Qualora la ricognizione evidenziasse discordanze tra quanto registrato in inventario e le immobilizzazioni esistenti, le operazioni di adeguamento inventariale e contabile dovranno essere approvate dal Direttore Generale su istanza del Consegnatario.
Per i beni assegnati all’Amministrazione Centrale, la ricognizione viene effettuata dall’Ufficio Patrimonio con il supporto delle strutture di attribuzione.
Per i beni assegnati alle strutture dipartimentali, la ricognizione viene effettuata dalle Segreterie Amministrative con il supporto dell’Ufficio Patrimonio.
Per i beni assegnati allo SBAPM, la ricognizione viene effettuata dalla struttura propria amministrativa con il supporto dell’Ufficio Patrimonio.
Art. 24 – Passaggi di gestione
Art. 24 – Passaggi di gestioneAl cambio del Consegnatario e Sub-Consegnatario viene effettuata la ricognizione dei beni. La consegna viene documentata tramite processo verbale sottoscritto dal Consegnatario o Sub -Consegnatario cessante e dal rispettivo subentrante.
Il passaggio di gestione viene gestito dalla struttura di assegnazione dei beni con il supporto dell’Ufficio Patrimonio.
La documentazione viene conservata dall’Ufficio Patrimonio.
Art. 25 – Sanzioni
Art. 25 – SanzioniConsegnatario, Subconsegnatario e Utilizzatori rispondono della gestione e cura dei beni assegnati, anche disciplinarmente.