Art. 22 – Manutenzione dei beni immobili
Art. 22 – Manutenzione dei beni immobiliGli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed impiantistico, anche con riferimento alla ricerca, sono gestiti dall’Area competente. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature per la ricerca è finanziariamente a carico delle strutture di assegnazione.
È onere del Consegnatario chiedere all’Area competente gli interventi manutentivi di competenza.