Art. 22 – Manutenzione dei beni immobili

Art. 22 – Manutenzione dei beni immobili

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed impiantistico, anche con riferimento alla ricerca, sono gestiti dall’Area competente. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature per la ricerca è finanziariamente a carico delle strutture di assegnazione.

È onere del Consegnatario chiedere all’Area competente gli interventi manutentivi di competenza.

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