Art. 6 – Attività di docenza
Art. 6 – Attività di docenza1. Le attività di docenza nei corsi organizzati internamente sono svolte dal personale tecnico-amministrativo, dai dirigenti, dai collaboratori ed esperti linguistici e dal personale docente e ricercatore dell’Ateneo nonché, per esigenze formative cui non sia possibile far fronte con il personale interno, da soggetti/enti esterni.
2. L’Ufficio competente individua i soggetti cui attribuire l’incarico di docenza privilegiando il criterio della competenza professionale specifica in relazione alle materie di insegnamento, nel rispetto dei principi di rotazione, di pari opportunità e di contenimento della spesa. Un criterio aggiuntivo per la riattribuzione degli incarichi consiste nel feedback positivo che emerga dai questionari di gradimento somministrati, in particolare in merito ai contenuti e alla chiarezza espositiva dell’attività di docenza prestata dal Formatore interno.
3. L’attività del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata con un compenso orario pari a E. 70,00.- lordo dipendente.
4. Al personale docente e ricercatore che svolge attività di docenza nell’ambito della formazione di Ateneo, è riconosciuto un compenso orario pari a E. 100,00.- lordo dipendente.
5. Il compenso orario indicato nei precedenti commi è comprensivo anche dell’attività di progettazione del corso, intendendosi per tale l’attività di predisposizione dei contenuti e dei materiali, nonché l’attività utile per la definizione di un eventuale test finale di apprendimento.
6. L’attività di affiancamento (“mentoring”/“training on the job”) viene formalizzata con un incarico del Direttore Generale, ove ne sussistano i presupposti e la necessità. Essa non prevede un compenso, ma una sua eventuale valorizzazione viene rinviata alla contrattazione integrativa di Ateneo.