TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8861Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazioneIl presente regolamento disciplina i procedimenti per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, identificate dalla normativa vigente, effettuati dall’Università degli Studi di Trieste, in attuazione a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 36/2023 e sue eventuali modificazioni, di seguito indicato come “Codice”.
Il presente regolamento si applica in quanto compatibile ai procedimenti per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di concessione di lavori pubblici, di servizi e ai contratti di sponsorizzazione.
Il presente regolamento trova altresì applicazione anche per le commissioni giudicatrici e per la fase di esecuzione degli appalti di importo superiore alle soglie eurounitarie.
L’Università, nell’esercizio discrezionale della propria capacità negoziale e sempre nel perseguimento dei propri fini istituzionali, può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie disciplinate dal Codice.
Quando per uno dei contratti di cui al primo e al secondo comma l’Università accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stessa segue le procedure ordinarie disciplinate dal Codice.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli acquisti relativi a:
a) quote di iscrizione ad associazioni scientifiche;
b)diritti, tasse, tributi e contributi a enti pubblici e/o di rilevanza pubblica per i quali l’Università sia tenuta, a qualunque titolo, al relativo pagamento;
c) settori ordinari per i quali è esclusa l’applicazione del Codice in ragione di quanto previsto dall’art. 56 d.lgs. 36/2023;
d) accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241 del 1990.
Ai fini dell’individuazione della procedura di scelta del contraente, tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono intendersi riferiti all’importo massimo stimato dei singoli appalti, comprensivo di qualsiasi forma di opzioni e rinnovi nonché eventuale cassa professionale, e basato sull’importo totale pagabile, al netto di IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell’operatore economico.
In attuazione del presente regolamento potranno essere adottate delle linee guida operative, con provvedimento del Direttore Generale, senza che ciò comporti alcuna modifica al regolamento medesimo; tali linee potranno essere aggiornate con le medesime modalità.
Nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, il Regolamento utilizza una terminologia neutra ogni volta in cui è possibile. Quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità universitaria.
Art. 2 – Principi
Art. 2 – PrincipiL’affidamento e l’esecuzione dei contratti di cui al primo e al secondo comma dell’art. 1 del presente regolamento si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice, nonché dei principi dell’ordinamento eurounitario e del diritto interno che in via generale disciplinano l’azione amministrativa.
Art. 3 – Principio di rotazione
Art. 3 – Principio di rotazioneIn applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nel caso in cui gli affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
L’Università, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Codice, ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico definito nell’apposita tabella, allegato A al presente regolamento, la quale potrà essere aggiornata con provvedimento del Direttore Generale, senza che ciò comporti alcuna modifica al regolamento medesimo. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia di importo.
Non si può eludere l’applicazione del principio di rotazione mediante ricorso a:
a) arbitrari e/o artificiosi frazionamenti delle commesse;
b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
c) affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, a operatori economici riconducibili ai sensi dell’art. 2359 c.c. a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.
In ogni caso, nell’ambito delle procedure di affidamento diretto previa e senza consultazione del mercato, ciascun operatore economico non potrà risultare affidatario di più contratti il cui valore complessivo nell’arco di dodici mesi superi l’importo massimo della soglia dell’affidamento diretto per settore merceologico secondo le vigenti disposizioni del Codice o di ogni altra previsione normativa all’uopo rilevante.
In deroga al principio di rotazione, fermo il limite di cui al precedente quinto comma, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Le predette condizioni devono sussistere cumulativamente. In tal caso la decisione di contrarre dovrà contenere una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga e che tenga conto dell’aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
Nelle procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d), e) non si applica il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici invitati. L’avviso deve essere pubblicato nella PAD di Ateneo con pubblicità avente valore legale.
Art. 4 – Riparto di competenza. Programmazione
Art. 4 – Riparto di competenza. ProgrammazioneIn conformità alle vigenti previsioni statutarie e regolamentari, le singole unità operative dell’Ateneo, inclusi i Dipartimenti, soddisfano in via ordinaria i loro bisogni con le modalità centralizzate di cui al presente articolo, ivi inclusi gli accordi quadro. In presenza di motivate esigenze le singole unità operative dell’Ateneo, inclusi i Dipartimenti, possono svolgere le attività negoziali connesse al funzionamento delle articolazioni organizzative ad essi afferenti e alla realizzazione delle loro iniziative. In tale ultimo caso, è vietato agli stessi di duplicare o sostituire acquisti già effettuati e/o programmati dagli Uffici centrali dell’Ateneo. Le singole unità operative dell’Ateneo, inclusi i Dipartimenti, non possono parimenti effettuare lavori sulle strutture e/o commissionare servizi di interesse generale dell’Ateneo.
Al fine di consentire l’adozione della programmazione degli acquisti di beni e servizi, tutti i singoli centri di spesa dell’Ateneo per il tramite dei responsabili amministrativi degli stessi, entro il 30 ottobre di ogni anno, comunicano analiticamente i propri fabbisogni, tenuto conto degli acquisti già effettuati e delle future esigenze ove preventivabili, così da consentire in via preferenziale l’aggregazione degli acquisti. Al fine di consentire l’adozione della programmazione dei lavori, tutti i singoli centri di spesa dell’Ateneo per il tramite dei responsabili amministrativi degli stessi, entro il 30 agosto di ogni anno, comunicano analiticamente i propri fabbisogni.
L’Ateneo accorpa le spese omogenee dei singoli centri di spesa, inclusi i Dipartimenti, provvedendo quindi con modalità centralizzate all’acquisto dei beni o dei servizi così aggregati.
L’Ateneo, avuto riguardo al dato storico ed al reiterarsi di specifici acquisti di beni o servizi nei diversi centri di spesa, provvede in via preferenziale alla centralizzazione degli acquisti mediante la stipula di accordi quadro.
L’Università adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di valore stimato pari o superiore a € 140.000,00 nonché il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a € 150.000,00 ed i relativi aggiornamenti annuali, dandone comunicazione e pubblicità ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
La predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché del programma triennale dei lavori pubblici è di competenza del Direttore Generale.
La redazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti annuali deve avvenire sulla base di quanto disposto dall’art. 37 del Codice. Tali programmi sono redatti sulla base dei dati e delle informazioni comunicate annualmente dalle strutture competenti, a seguito della raccolta e dell’analisi del fabbisogno nonché dell’eventuale aggregazione di fabbisogni di beni e servizi omogenei.
I suddetti programmi sono approvati nel rispetto degli altri documenti programmatori dell’amministrazione ed in coerenza con il bilancio unico di Ateneo.
Art. 5 – Responsabile unico del progetto
Art. 5 – Responsabile unico del progettoIn conformità alle vigenti previsioni normative e statutarie, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice e al presente regolamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (di seguito indicato come “R.U.P.”) nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico ai sensi dell’art. 15 del medesimo Codice.
Entro le soglie di importo previste per l’affidamento diretto, la nomina del R.U.P. può motivatamente avvenire anche attraverso provvedimenti organizzativi di durata annuale, riferiti anche a più procedure per forniture, servizi e lavori di carattere ciclico e standardizzato, nell’ambito di specifici settori merceologici.
In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di R.U.P. sono assunte direttamente:
a) per l’amministrazione centrale: dal dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile della procedura o, in mancanza, dal Direttore Generale;
b) per le strutture dipartimentali: dal Direttore del Dipartimento che gestisce la procedura.
Il nominativo del R.U.P. è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
Il R.U.P. può discrezionalmente nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
L’ufficio di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il R.U.P. deve essere in possesso di titolo di studio, di esperienza e formazione professionale adeguate al ruolo da svolgere nell’ambito in cui rientra l’intervento da realizzare, nello specifico:
a) per forniture e servizi oggetto del presente regolamento, il R.U.P. deve aver maturato l’esperienza di almeno un anno nello svolgimento di attività analoghe;
b) per i lavori oggetto del presente regolamento, il R.U.P. deve aver maturato l’esperienza di:
i. almeno un anno per i contratti di importo inferiore a € 1.000.000;
ii. almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a € 1.000.000 fino alla soglia.
Nei contratti di servizi e forniture oggetto del presente regolamento, il R.U.P. svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito indicato come “D.E.C.”); il D.E.C. deve essere soggetto diverso dal R.U.P. nei seguenti casi:
a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
b) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
c) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
d) per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’Università, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;
e) per appalti di servizi: 1) servizi di telecomunicazione; 2) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; 3) servizi informatici e affini; 4) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; 5) servizi di consulenza gestionale e affini; 6) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 7) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; 8) servizi alberghieri e di ristorazione; 9) servizi legali; 10) servizi di collocamento e reperimento di personale; 11) servizi sanitari e sociali; 12) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
È altresì compito del responsabile unico del progetto provvedere alla trasmissione dei dati necessaria all’attuazione delle misure organizzative previste dal presente regolamento.
Il R.U.P. certifica l’assenza di conflitto di interessi per ogni procedura in cui è nominato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il R.U.P. che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al comma 1 dell’art. 16 del Codice ne dà comunicazione all’Ateneo o all’unità operativa dell’Ateneo competente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.
Art. 6 – Decisione di contrarre
Art. 6 – Decisione di contrarreLa procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture prende avvio con la decisione di contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell’art. 17 del Codice.
La decisione di contrarre o l’atto ad essa equivalente deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) interesse pubblico che si intende soddisfare;
b) caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
c) importo stimato a base di gara e relativa copertura finanziaria;
d) importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi;
e) tipologia della procedura di scelta del contraente con una sintetica indicazione delle ragioni;
f) criteri per la selezione degli operatori economici;
g) criterio di aggiudicazione, a eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice per cui è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) principali condizioni contrattuali (eventuale);
i) ragioni oggettive che giustificano l’affidamento di unicità dell’operatore economico (eventuale);
j) impossibilità di effettuare l’acquisto mediante le convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi della normativa vigente (eventuale);
k) nomina del responsabile unico del progetto (nel caso in cui non sia stato già nominato con un precedente atto);
l) nomina del direttore dell’esecuzione del contratto/direttore dei lavori (eventuale).
Art. 7 – Modalità di stipula del contratto
Art. 7 – Modalità di stipula del contrattoIn virtù di quanto previsto dall’art.18 del Codice, la stipula del contratto può anche avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma digitale certificata.
Non si applica il termine dilatorio di 32 giorni (c.d. stand still), di cui al comma 3 dell’art. 18 del Codice, per la stipula del contratto, che deve avvenire entro i termini previsti dal comma 2 del medesimo art. 18.
L’operatore economico è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo sul contratto, secondo le fasce previste dalla normativa vigente.
Art. 8 – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse
Art. 8 – Indagini di mercato e manifestazioni di interesseL’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento. Sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Possono essere svolte tramite la richiesta di preventivi, pubblicazione di avvisi o attingendo dall’elenco degli operatori economici. Degli esiti dell’indagine la stazione appaltante ne dà notizia negli atti della procedura.
Per le procedure di affidamento diretto è chiesto almeno un preventivo ad un operatore economico.
Alle procedure negoziate di appalti di servizi e forniture sono invitati almeno cinque operatori economici, laddove esistenti.
Alle procedure negoziate di appalti di lavori di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000 sono invitati almeno cinque operatori economici, laddove esistenti.
Alle procedure negoziate di appalti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000 ed inferiori alle soglie comunitarie sono invitati almeno dieci operatori economici, laddove esistenti.
È sempre possibile procedere attraverso la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di piattaforme certificate. Secondo le modalità qui indicate, l’indagine di mercato deve essere svolta prima dell’adozione della determina a contrarre quando ciò risulti effettivamente utile al fine di acquisire una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina.
Quando occorra verificare l’unicità, per come segnalata dal richiedente, si procede alla esplorazione del mercato mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale per un termine che, in ragione della rilevanza del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, riducibili a non meno di cinque in caso di motivata urgenza.