Art. 5 – Responsabile unico del progetto

Art. 5 – Responsabile unico del progetto
  1. In conformità alle vigenti previsioni normative e statutarie, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice e al presente regolamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (di seguito indicato come “R.U.P.”) nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico ai sensi dell’art. 15 del medesimo Codice.

  2. Entro le soglie di importo previste per l’affidamento diretto, la nomina del R.U.P. può motivatamente avvenire anche attraverso provvedimenti organizzativi di durata annuale, riferiti anche a più procedure per forniture, servizi e lavori di carattere ciclico e standardizzato, nell’ambito di specifici settori merceologici. 

  3. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di R.U.P. sono assunte direttamente:

    a) per l’amministrazione centrale: dal dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile della procedura o, in mancanza, dal Direttore Generale;

    b) per le strutture dipartimentali: dal Direttore del Dipartimento che gestisce la procedura.

  4. Il nominativo del R.U.P. è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

  5. Il R.U.P. può discrezionalmente nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

  6. L’ufficio di R.U.P. è obbligatorio e non può essere rifiutato.

  7. Il R.U.P. deve essere in possesso di titolo di studio, di esperienza e formazione professionale adeguate al ruolo da svolgere nell’ambito in cui rientra l’intervento da realizzare, nello specifico:

    a) per forniture e servizi oggetto del presente regolamento, il R.U.P. deve aver maturato l’esperienza di almeno un anno nello svolgimento di attività analoghe;

    b) per i lavori oggetto del presente regolamento, il R.U.P. deve aver maturato l’esperienza di:

    i. almeno un anno per i contratti di importo inferiore a € 1.000.000;

    ii. almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a € 1.000.000 fino alla soglia.

  8. Nei contratti di servizi e forniture oggetto del presente regolamento, il R.U.P. svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito indicato come “D.E.C.”); il D.E.C. deve essere soggetto diverso dal R.U.P. nei seguenti casi:

    a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

    b) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;

    c) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

    d) per ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’Università, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;

    e) per appalti di servizi: 1) servizi di telecomunicazione; 2) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; 3) servizi informatici e affini; 4) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; 5) servizi di consulenza gestionale e affini; 6) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 7) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; 8) servizi alberghieri e di ristorazione; 9) servizi legali; 10) servizi di collocamento e reperimento di personale; 11) servizi sanitari e sociali; 12) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

  9. È altresì compito del responsabile unico del progetto provvedere alla trasmissione dei dati necessaria all’attuazione delle misure organizzative previste dal presente regolamento.

  10. Il R.U.P. certifica l’assenza di conflitto di interessi per ogni procedura in cui è nominato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

  11. Il R.U.P. che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al comma 1 dell’art. 16 del Codice ne dà comunicazione all’Ateneo o all’unità operativa dell’Ateneo competente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.

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