Art. 6 – Decisione di contrarre

Art. 6 – Decisione di contrarre
  1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture prende avvio con la decisione di contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell’art. 17 del Codice.

  2. La decisione di contrarre o l’atto ad essa equivalente deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) interesse pubblico che si intende soddisfare;

b) caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;

c) importo stimato a base di gara e relativa copertura finanziaria;

d) importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi;

e) tipologia della procedura di scelta del contraente con una sintetica indicazione delle ragioni;

f) criteri per la selezione degli operatori economici;

g) criterio di aggiudicazione, a eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice per cui è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h) principali condizioni contrattuali (eventuale);

i) ragioni oggettive che giustificano l’affidamento di unicità dell’operatore economico (eventuale);

j) impossibilità di effettuare l’acquisto mediante le convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi della normativa vigente (eventuale);

k) nomina del responsabile unico del progetto (nel caso in cui non sia stato già nominato con un precedente atto);

l) nomina del direttore dell’esecuzione del contratto/direttore dei lavori (eventuale).

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