TITOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
TITOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 8861Art. 9 – Avvio della procedura
Art. 9 – Avvio della proceduraL’affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000 e quello di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività progettazione, di importo inferiore a € 140.000 può avvenire tramite affidamento diretto. Con il provvedimento di affidamento può essere contestualmente nominato il R.U.P..
Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, è facoltà del R.U.P. richiedere più offerte, ai sensi e per gli effetti della tabella allegato B) al presente regolamento che individua, nello specifico, le fasce di riferimento.
Gli operatori economici da consultare possono essere individuati anche sulla base dell’elenco degli operatori economici, nel rispetto dei principi di cui ai predetti artt. 2 e 3.
In caso di affidamento diretto la decisione di contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene almeno i seguenti elementi:
oggetto dell’affidamento;
importo stimato posto a base di gara e relativa copertura finanziaria;
importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi;
operatore economico individuato;
motivazione della scelta, anche con riferimento a eventuali caratteristiche migliorative offerte e alla congruità del prezzo;
possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere speciale, ove richiesti;
nomina del responsabile unico del progetto (nel caso in cui non sia stato già nominato con precedente atto);
nomina del direttore dell’esecuzione del contratto;
eventuale esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della stipula del contratto di cui al precedente art. 7 del presente regolamento.
Per le procedure di competenza dell’amministrazione centrale dell’Università, la decisione di contrarre è adottata con i seguenti atti:
affidamenti di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e forniture nonché concessioni di importo pari o inferiore ad euro 140.000,00: decreto del Direttore Generale o Dirigente;
affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00: decreto del Direttore Generale o Dirigente;
contratti di sponsorizzazione di importo inferiore a € 140.000,00: decreto del Direttore Generale o Dirigente.
Per le procedure di competenza delle strutture decentrate dell’Università, la decisione di contrarre è adottata con i seguenti atti:
a. affidamenti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 140.000,00: decreto del Direttore di Dipartimento;
b. contratti di sponsorizzazione di importo inferiore a € 140.000,00: decreto del Direttore di Dipartimento, come da allegato (Allegato B - circolare n. 15 del 2025). L’allegato B può essere modificato tramite decreto del Direttore Generale.
Art. 10 – Scelta del contraente
Art. 10 – Scelta del contraenteLa scelta del contraente è effettuata alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
tramite convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi della normativa vigente;
tramite consultazione di almeno un operatore economico;
tramite il ricorso ai mercati elettronici nazionali e regionali ai sensi della normativa vigente;
tramite il ricorso alla piattaforma digitale certificata in dotazione dell’Università, a seguito dell’individuazione degli operatori economici tramite l’elenco istituito dall’Ateneo o tramite avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 94 e 95 del Codice nonché eventualmente dei seguenti requisiti speciali minimi, come specificati nella decisione di contrarre o nell’atto a essa equivalente:
idoneità professionale;
capacità economica e finanziaria;
capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento.
Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici autodichiarano il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Università, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 1, del Codice, provvederà alle verifiche dei requisiti autodichiarati su un campione di operatori economici aggiudicatari degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Le modalità di estrazione del campione dei suddetti operatori economici sono determinate dall’art. 33 del presente regolamento.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dell’aggiudicatario avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), disponibile sulla piattaforma di ANAC.
La garanzia provvisoria non è prevista, ai sensi dell’art. 53 del Codice, nei casi di cui al presente Titolo II.
La garanzia definitiva è costituita nella misura del 5%, ai sensi del Codice. L’Università non la richiede per affidamenti diretti di importo fino a € 40.000,00. Per importi superiori a € 40.000,00, è facoltà del R.U.P. non richiederla, previa adeguata motivazione. Nel caso degli accordi quadro può essere chiesta una garanzia definitiva nella misura del 2% dell’intero importo.
Conclusasi la procedura, l’avviso sui risultati della stessa deve essere pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Ateneo, tramite della piattaforma digitale certificata.