TITOLO III PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 8861

Art. 11 – Avvio della procedura

Art. 11 – Avvio della procedura
  1. L’affidamento di lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), del Codice, di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, può essere effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente. 

  2. L’affidamento di lavori di cui all’art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, può essere effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente.

  3. L’affidamento di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e di forniture, di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), del Codice, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea, stabilite dall’art. 14 del Codice, può essere effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, e previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente.

  4. L’affidamento di concessioni, di cui all’art. 187 del Codice, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del Codice, è effettuato tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e previa decisione di contrarre, adottata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente competente.

  5. La decisione di contrarre ha il contenuto descritto all’art. 6 del presente regolamento. 

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Art. 12 – Scelta del contraente

Art. 12 – Scelta del contraente
  1. La scelta del contraente è effettuata alternativamente secondo una delle seguenti modalità: 

    a. tramite convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi della normativa vigente;

    b. tramite il ricorso ai mercati elettronici nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente;

    c. tramite il ricorso alla piattaforma digitale certificata in dotazione dell’Università, a seguito dell’individuazione degli operatori economici tramite l’elenco istituito dall’Ateneo o avviso di indagine di mercato.

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Art. 13 – Avviso di indagine di mercato

Art. 13 – Avviso di indagine di mercato
  1. L’avviso di indagine di mercato, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, deve essere pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac, per un periodo minimo di almeno 15 giorni, riducibile a non meno di 5 giorni in presenza di motivate ragioni di urgenza. 

  2. L’avviso deve contenere almeno i seguenti elementi: 

    a. importo stimato posto a base di gara; 

    b. importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi; 

    c. elementi essenziali del contratto; 

    d. requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; 

    e. requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica - professionale eventualmente richieste ai fini della partecipazione; 

    f. numero massimo di operatori da invitare alla procedura (eventuale) e relativi criteri di selezione degli operatori economici, tenuto conto che il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale sono consentiti dalla normativa vigente solo in casi eccezionali, debitamente motivati e nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori; 

    g. modalità per comunicare con l’Università; 

    h. nominativo del Responsabile Unico del Progetto; 

    i. la seguente dicitura: “lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna legittima aspettativa relativamente al successivo invito alla presente procedura”. 

  3. Gli operatori economici che sono in possesso dei requisiti necessari possono manifestare il proprio interesse entro il termine indicato nell’avviso.

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Art. 14 – Espletamento della procedura

Art. 14 – Espletamento della procedura
  1. A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, l’Università invita contemporaneamente tutti i suddetti operatori economici a presentare offerta. 

  2. L’invito deve contenere almeno quanto segue: 

    a. oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche e prestazionali; 

    b. importo stimato a base di gara al netto di IVA e altri oneri di legge; 

    c. importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi; 

    d. indicazione del costo della manodopera nelle procedure aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture con posa in opera;

    e. indicazione del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione; 

    f. termine di presentazione dell’offerta, determinato in relazione alla tipologia e complessità dell’appalto, e periodo di validità della stessa, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Codice; 

    g. termine per l’esecuzione della prestazione, in caso di fornitura; 

    h. durata della prestazione in caso di lavori e servizi; 

    i. criterio di aggiudicazione; 

    j clausola di esclusione automatica delle offerte anomale, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 54 del Codice; 

    k. modalità di pagamento del contributo ANAC; 

    l. (eventuale) indicazione delle penali, in caso di inadempimenti contrattuali; 

    m. termini e modalità di pagamento delle fatture; 

    n. (eventuale) esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula; 

    o (eventuale) richiesta di garanzie; 

    p nominativo del Responsabile Unico del Progetto; 

    q. schema di contratto (eventuale) e/o capitolato tecnico/prestazionale e/o elaborati di progetto; 

    r data, ora e luogo di svolgimento della prima seduta di apertura della documentazione amministrativa (eventuale);

    s. per i lavori, l’indicazione del premio di accelerazione.

  3. Le offerte devono essere presentate nel termine indicato nell’invito. 

  4. L’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base del minor prezzo. 

  5. Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato nei seguenti casi: 

    a. nei casi diversi dall’art. 108, comma 2, del Codice;

    b. lavori;

    c. servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. Sono esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1.

  6. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, deve essere nominata, con provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente competente, una commissione giudicatrice preposta alla selezione della migliore offerta.

  7. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, può eventualmente essere nominato un seggio di gara, preposto all’esame delle offerte pervenute. 

  8. L’Università verifica il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dell’aggiudicatario tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), disponibile sulla piattaforma di ANAC. 

  9. A seguito della suddetta verifica, l’Università procede all’aggiudicazione che è immediatamente efficace. 

  10. La garanzia definitiva è costituita nella misura del 5%, ai sensi del Codice. È facoltà del R.U.P. non richiederla, previa adeguata motivazione.

  11. L’Università può procedere all’esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula dello stesso, di cui al precedente art. 7 del presente regolamento, prevedendolo nel provvedimento di aggiudicazione.

  12. Conclusasi la procedura, l’avviso sui risultati della stessa deve essere pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Ateneo, tramite la piattaforma digitale certificata. Tale avviso deve contenere anche l’indicazione dei soggetti che sono stati invitati.

  13. Le procedure in oggetto devono essere aggiudicate, salvo verifica anomalia o circostanze eccezionali debitamente motivate da parte del R.U.P., entro i seguenti termini decorrenti dalla data di invio dell’invito a presentare offerta: 

    a. tre mesi in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

    b. quattro mesi in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

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Art. 15 – Selezione operatori in caso di limitazione del numero di partecipanti alla procedura di gara

Art. 15 – Selezione operatori in caso di limitazione del numero di partecipanti alla procedura di gara
  1. Conclusa la procedura di individuazione degli operatori economici ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett.re a) e b), del presente regolamento, l’Università seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall’art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, sulla base dei criteri definiti nella decisione di contrarre e nel rispetto del principio di rotazione.

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