Art. 15 – Selezione operatori in caso di limitazione del numero di partecipanti alla procedura di gara
Art. 15 – Selezione operatori in caso di limitazione del numero di partecipanti alla procedura di garaConclusa la procedura di individuazione degli operatori economici ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett.re a) e b), del presente regolamento, l’Università seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall’art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, sulla base dei criteri definiti nella decisione di contrarre e nel rispetto del principio di rotazione.