TITOLO IV ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
TITOLO IV ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 8861Art. 16 – Istituzione dell’Elenco
Art. 16 – Istituzione dell’ElencoL’Università degli Studi di Trieste istituisce l’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice. L’Elenco può essere utilizzato per le procedure di affidamento diretto e negoziata.
L’Elenco ha lo scopo di:
facilitare la selezione di operatori qualificati;
garantire trasparenza e rotazione negli affidamenti;
assicurare economicità, efficacia e tempestività nelle procedure.
L’iscrizione all’Elenco non vincola l’Ateneo, che può invitare o affidare anche operatori non iscritti laddove ricorrano ragioni cumulative o alternative di necessità, di urgenza e convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio o lavoro da eseguire.
L’Avviso di istituzione dell’Elenco è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, e sul sito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Art. 17 – Categorie merceologiche
Art. 17 – Categorie merceologicheLe categorie merceologiche sono definite tramite l’allegato C.
L’allegato C può essere modificato tramite decreto del Direttore Generale.
Art. 18 – Requisiti per l’iscrizione
Art. 18 – Requisiti per l’iscrizionePossono iscriversi all’Elenco gli operatori economici di cui agli articoli 65 e 66 del Codice in possesso di:
insussistenza dei requisiti di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
iscrizione alla Camera di Commercio o registro equivalente per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto della categoria merceologica per la quale è richiesta l’iscrizione;
assenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001.
Per l’iscrizione all’Elenco gli operatori economici dovranno inoltre indicare i dati quantitativi relativi alla loro attività di impresa, secondo quanto specificato nell’Avviso di istituzione.
Con l’iscrizione l’operatore economico dichiara le eventuali certificazioni di cui è in possesso. Le certificazioni richieste sono indicate nell’allegato D. Nel medesimo allegato sono indicati i punti di preferenza collegati al possesso di ogni certificazione. I punteggi hanno l’esclusivo scopo di indicizzare gli operatori economici nell’elenco. L’allegato è modificabile tramite decreto del Dirigente competente.
L’iscrizione all’Elenco è comunque subordinata alla sottoscrizione per accettazione delle “Condizioni generali di contratto”.
Art. 19 – Modalità di iscrizione
Art. 19 – Modalità di iscrizioneL’iscrizione avviene esclusivamente tramite piattaforma telematica indicata sul sito dell’Ateneo.
Ai fini dell’iscrizione l’operatore economico dovrà indicare:
la categoria merceologica o le categorie merceologiche di cui chiede l’iscrizione;
l’attività d’impresa svolta;
il CCNL applicato;
i dati quantitativi dell’impresa, secondo quanto specificato nell’Avviso di istituzione;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 18 del regolamento;
il possesso delle certificazioni di cui all’art. 18 del regolamento.
L’iscrizione all’Elenco è sempre aperta. L’Università si riserva di valutare la sussistenza dei requisiti di iscrizione. L’Elenco è gestito dal Dirigente competente.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, preferenzialmente nel rispetto dell’indicizzazione proposta dalla piattaforma attraverso la quale viene gestito l’Elenco. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella documentazione di gara.
In caso di affidamento diretto l’affidatario viene individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, preferibilmente nel rispetto dell’indicizzazione proposta dalla piattaforma attraverso la quale viene gestito l’Elenco.
Art. 20 – Obblighi di informazione degli iscritti
Art. 20 – Obblighi di informazione degli iscrittiGli operatori economici iscritti all’Elenco devono comunicare all’Università tutte le variazioni relative ai dati e requisiti posseduti strumentali all’iscrizione all’Elenco entro 15 giorni la realizzazione.
L’Università ha il diritto di sanzionare con la cancellazione dall’Elenco l’operatore economico che sia gravemente inadempiente nella comunicazione delle variazioni di cui al comma che precede per violazione del principio di buona fede.
Art. 21 – Cancellazione dall’Elenco
Art. 21 – Cancellazione dall’ElencoGli operatori economici decadono automaticamente dall’iscrizione all’Elenco in caso di cessazione di attività.
Gli operatori economici sono cancellati con provvedimento dell’Ateneo in seguito a procedimento amministrativo ai sensi della legge 241 del 1990 nel caso in cui si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:
risoluzione del contratto da parte dell’Università per grave inadempienza;
grave inadempimento nella comunicazione delle variazioni relative ai dati e requisiti posseduti strumentali all’iscrizione all’Elenco;
assenza dei requisiti di iscrizione di cui all’art. 18 del regolamento;
tutti gli altri casi previsti dalla legge;
su richiesta dell’interessato.
Il procedimento di cancellazione è comunicato all’operatore economico tramite l’indirizzo pec indicato in piattaforma con l’indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Il procedimento si conclude con provvedimento del gestore dell’Elenco.
L’Ateneo costituirà un sistema di valutazione degli operatori economici iscritti all’Elenco. La sanzione della sospensione è applicabile in presenza di inadempienze connesse all’esecuzione della prestazione con riferimento ai seguenti scaglioni temporali:
per 3 mesi;
6 mesi;
1 anno;
La cancellazione è applicata nei casi previsti dall’art. 21.
I provvedimenti sanzionatori sono adottati dal gestore dell’Elenco.
Art. 22 – Codice Etico e di Comportamento e Patto d’Integrità
Art. 22 – Codice Etico e di Comportamento e Patto d’IntegritàCon l’iscrizione nell’Elenco gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla piena osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento e del Patto di Integrità consultabili nel sito di Ateneo.
Art. 23 – Trattamento dati
Art. 23 – Trattamento datiL’Università è titolare del trattamento dei dati raccolti. Questi saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate all’Elenco e di approvvigionamento, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), alle Linee Guida generali promulgate dallo “European Data Protection Board (EDPB)” ed al Regolamento di settore di Ateneo.