Art. 16 – Istituzione dell’Elenco

Art. 16 – Istituzione dell’Elenco
  1. L’Università degli Studi di Trieste istituisce l’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice. L’Elenco può essere utilizzato per le procedure di affidamento diretto e negoziata.

  2. L’Elenco ha lo scopo di:

    facilitare la selezione di operatori qualificati;

    garantire trasparenza e rotazione negli affidamenti;

    assicurare economicità, efficacia e tempestività nelle procedure.

  3. L’iscrizione all’Elenco non vincola l’Ateneo, che può invitare o affidare anche operatori non iscritti laddove ricorrano ragioni cumulative o alternative di necessità, di urgenza e convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio o lavoro da eseguire. 

  4. L’Avviso di istituzione dell’Elenco è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, e sul sito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

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