Art. 20 – Obblighi di informazione degli iscritti
Art. 20 – Obblighi di informazione degli iscrittiGli operatori economici iscritti all’Elenco devono comunicare all’Università tutte le variazioni relative ai dati e requisiti posseduti strumentali all’iscrizione all’Elenco entro 15 giorni la realizzazione.
L’Università ha il diritto di sanzionare con la cancellazione dall’Elenco l’operatore economico che sia gravemente inadempiente nella comunicazione delle variazioni di cui al comma che precede per violazione del principio di buona fede.