TITOLO V COMMISIONE GIUDICATRICE
TITOLO V COMMISIONE GIUDICATRICE 8861Art. 24 – Commissione giudicatrice
Art. 24 – Commissione giudicatriceAi fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del R.U.P., svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia.
La nomina delle commissioni di gara da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché gli emolumenti da corrispondere nel caso i commissari non appartengano al personale dell’Università degli Studi di Trieste sono disciplinati dagli articoli del presente Titolo.
Per le gare di importo superiore alla soglia europea le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall’Ufficiale Rogante di Ateneo.
Art. 25 – Scelta dei commissari
Art. 25 – Scelta dei commissariI membri della Commissione, in numero dispari pari a tre, elevabile a cinque qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, vengono nominati con Decreto del Dirigente competente, su proposta del R.U.P., tra i membri del personale dell’Ateneo in servizio a tempo indeterminato o determinato che soddisfino i seguenti requisiti:
a) che siano esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto di gara;
b) che non si trovino in una delle condizioni di impedimento previste all’art.93, comma 5, del Codice.
Della commissione giudicatrice può far parte il R.U.P.. Nelle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea il R.U.P. può anche svolgere la funzione di presidente.
Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire nella massima misura possibile, in relazione al numero di candidature ed alle specifiche competenze richieste ai commissari, la rotazione degli incarichi tra il personale in servizio. Il personale in servizio non ha diritto ad alcuna remunerazione per lo svolgimento della funzione di commissario.
Al fine della costituzione della commissione, il Dirigente competente invia a mezzo mail a tutto il personale dell’Ateneo (tecnico-amministrativo, docenti e ricercatori) la richiesta di presentazione delle candidature, fissando un termine non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni per l’invio dei curricula da cui risultino i requisiti e le condizioni di cui al comma 1.
Alla scadenza del termine fissato ai sensi di cui al comma precedente, e dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il R.U.P. con verbale motivato stila la graduatoria dei soggetti idonei e l’elenco dei soggetti esclusi, e presenta la proposta al Dirigente competente per l’emanazione del Decreto di cui al comma 1. Il Presidente della Commissione viene nominato con lo stesso Decreto, preferibilmente tra Dirigenti o soggetti apicali dell’Ateneo.
Nel caso non siano pervenute richieste da parte del personale, o le stesse siano insufficienti, il Dirigente competente, anche su proposta del R.U.P., può provvedere d’ufficio alla nomina di commissari scelti tra il personale di cui al comma 1, appartenente alla propria struttura; qualora il personale debba essere individuato all’esterno della struttura di pertinenza del Dirigente, la nomina viene effettuata dal Direttore Generale. L’espletamento della funzione di commissario, salvo il possesso obbligatorio dei requisiti previsti, costituisce dovere d’ufficio.
Nel caso non siano reperibili tutti o alcuni commissari tra il personale in servizio nell’Ateneo, gli stessi possono essere scelti all’esterno dell’Ente, tra dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici ovvero liberi professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, garantendo imparzialità, trasparenza e rotazione degli incarichi. I soggetti scelti ai sensi del presente comma dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa per danni all’Amministrazione anche in conseguenza di richieste risarcitorie da parte di terzi.
Al fine del reperimento dei commissari di cui al comma 6, il R.U.P. a mezzo avviso pubblico sul sito di Ateneo, nel rispetto dei tempi minimi previsti al comma 4, ovvero a mezzo proposte inviate direttamente a dirigenti o funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici nonché liberi professionisti potenzialmente interessati e muniti dei requisiti di cui al comma 1, procede alla ricerca dei soggetti da nominare per gli adempimenti di cui al comma 5.
Art. 26 – Insediamento e funzionamento della Commissione
Art. 26 – Insediamento e funzionamento della CommissioneIn sede di prima riunione della Commissione, i membri devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle condizioni ostative.
Contestualmente, i membri che non appartengono al personale dell’Ateneo devono sottoscrivere anche copia del Codice Etico e del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Trieste, che si impegnano ad osservare.
La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante, e deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, e garantire par condicio e concorrenza dei partecipanti.
La Commissione può riunirsi in modalità telematica che garantisca la riservatezza delle comunicazioni ed il pieno espletamento dei compiti.
I verbali e i documenti di cui al comma 1 possono essere sottoscritti con firma digitale da parte dei Commissari.
È compito della Commissione conservare adeguatamente la documentazione di gara, che dovrà essere custodita presso la Stazione Appaltante secondo le indicazioni fornite dal R.U.P. al fine di garantire sicurezza e riservatezza del materiale secondo la normativa e la prassi vigente.
Art. 27 – Remunerazione dei commissari esterni
Art. 27 – Remunerazione dei commissari esterniLa remunerazione di ciascun commissario esterno è fissata in:
50 (cinquanta) Euro/ora per concorsi di idee nonché per le procedure di gara diverse dai concorsi di progettazione;
75 (settantacinque) Euro/ora per concorsi di progettazione.
Il compenso di cui al comma precedente viene moltiplicato per il numero di ore/offerta previsto dalla tabella seguente in relazione alla complessità della prestazione, rapportata all’importo posto a base di gara:
Complessità della procedura | Aggiudicazioni diverse dai concorsi di progettazione | Aggiudicazioni di concorsi di progettazione
|
| Numero previsto ore/offerta | Numero previsto ore/offerta |
Appalti di lavori pubblici | ||
BASSA: < 150.000 Euro | 1 | 1,5 |
MEDIA: ≥150.000 e <1.000.000 Euro | 2 | 3 |
ALTA: ≥1.000.000 Euro | 3 | 5 |
Appalti di forniture, servizi e concessioni | ||
BASSA: < 40.000 Euro | 1 | 1,5 |
MEDIA: ≥40.000 e <221.000 Euro | 2 | 3 |
ALTA: ≥221.000 Euro | 3 | 5 |
3. Il compenso del Presidente della Commissione è aumentato del 5% (cinque per cento) rispetto a quello previsto per gli altri commissari secondo quanto stabilito ai commi precedenti.
4. Il corrispettivo è calcolato sulla base del numero delle ore effettivamente lavorate, risultanti dai verbali della Commissione. Eventuali ore in eccesso rispetto quelle derivanti dal calcolo indicato ai commi precedenti non sono comunque retribuite. I commissari non hanno diritto a rimborsi spese di alcun genere, essendo eventuali spese legate alla funzione comprese nel corrispettivo calcolato ai sensi del presente articolo.
Art. 28 – Rinnovo dei procedimenti di gara
Art. 28 – Rinnovo dei procedimenti di garaIn caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa oppure nel caso in cui la Commissione abbia formalizzato la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell’incarico.