Art. 24 – Commissione giudicatrice

Art. 24 – Commissione giudicatrice
  1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del R.U.P., svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia.

  2. La nomina delle commissioni di gara da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché gli emolumenti da corrispondere nel caso i commissari non appartengano al personale dell’Università degli Studi di Trieste sono disciplinati dagli articoli del presente Titolo.

  3. Per le gare di importo superiore alla soglia europea le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall’Ufficiale Rogante di Ateneo. 

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