Art. 28 – Rinnovo dei procedimenti di gara
Art. 28 – Rinnovo dei procedimenti di garaIn caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa oppure nel caso in cui la Commissione abbia formalizzato la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell’incarico.