Art. 29 – Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto

Art. 29 – Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione del contratto
  1. Il responsabile unico del progetto in fase di esecuzione del contratto si avvale, per i lavori, del direttore dei lavori (di seguito indicato come “D.L.”) e, per i servizi e le forniture del direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito indicato come D.E.C.), che sono i soggetti preposti al controllo tecnico, contabile e amministrativo della suddetta esecuzione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

  2. Il D.E.C. per le procedure aventi a oggetto i servizi e forniture è, di norma, il responsabile unico del progetto, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente e dal precedente art. 5, comma 7, del presente regolamento.

  3. Il D.L. è nominato, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori, su proposta del responsabile unico del progetto, e potrà essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

  4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il D.L., se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il D.L. non può svolgere tali funzioni, l’Università nomina un Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal Codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni a esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

8861