TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 8861Art. 32 – Acquisti inerenti alla ricerca scientifica
Art. 32 – Acquisti inerenti alla ricerca scientificaPer l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca l’applicazione del principio di rotazione può eventualmente essere derogata qualora la ripetitività e/o la continuità della fornitura o del servizio costituisca elemento essenziale e imprescindibile ai fini della effettiva riuscita dell’attività di ricerca in concreto posta in essere, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del presente regolamento, salvo i limiti e i divieti previsti dal medesimo articolo. La ricorrenza di tale presupposto, indefettibile ai fini della legittima operatività della deroga, deve essere analiticamente motivata dal Responsabile Scientifico della ricerca mediante relazione con specifico riferimento alle condizioni indicate dal richiamato comma 5, del precedente art. 3, nonché ad almeno una delle ulteriori condizioni:
l’unicità del prodotto o del servizio necessario;
le caratteristiche funzionali e di risultato necessarie al raggiungimento del bisogno identificato;
le caratteristiche di processo, di metodo e le specifiche componentistiche da utilizzarsi;
ogni altro utile elemento a dimostrare la necessità dell’affidamento diretto.
Art. 33 – Monitoraggio e controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione
Art. 33 – Monitoraggio e controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazioneL’Ateneo organizza idonei controlli rispetto allo svolgimento complessivo delle attività disciplinate dal presente regolamento.
L’Università, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Codice, provvederà alle verifiche dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, su un campione di operatori economici aggiudicatari degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.
Al fine di uniformare l’operato delle Strutture dell’Ateneo si effettuano, laddove possibile, per ogni affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 le seguenti verifiche:
a) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
b) iscrizione ad albi o registri commerciali;
c) annotazioni sull’operatore economico, tramite il casellario informatico dell’ANAC.
In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, le Strutture di Ateneo svolgeranno a campione le verifiche delle dichiarazioni effettuate dagli operatori economici di cui agli articoli 94 e 95 del Codice come di seguito indicato:
a) le verifiche saranno svolte all’interno di ciascuna Struttura, utilizzando preferibilmente il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE. Ove in fascicolo non siano presenti i documenti necessari per le verifiche, dovranno essere acquisiti i singoli certificati dai vari enti;
b) il numero delle procedure controllate per Struttura è pari al 5% degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 aggiudicati nell’anno solare precedente a quello in cui si realizzano i controlli. Il numero così ricavato va arrotondato all’unità superiore;
c) le procedure controllate devono essere ripartite nel corso dell’anno solare. Verrà controllata una procedura ogni 20;
d) entro il mese di gennaio dell’anno solare successivo a quello dei controlli, il RUP degli affidamenti controllati comunicherà gli esiti alla Struttura competente in materia di acquisti e contratti tramite il modulo E allegato al presente Regolamento, che potrà essere aggiornato con provvedimento del Direttore Generale, senza che ciò ne comporti alcuna modifica;
e) l’anno solare successivo a quello di controllo la Struttura competente in materia di acquisti e contratti controllerà le attestazioni dei RUP. Tali verifiche saranno eseguite su l’1% delle dichiarazioni ricevute, previa estrazione a sorte.
L’esito dei controlli effettuati sarà documentato tramite relazione della Struttura competente in materia di acquisti e contratti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Per gli affidamenti di importo superiore ad euro 40.000 devono essere eseguiti tutti i controlli di legge attraverso l’acquisizione e verifica dei seguenti documenti: DURC, visura camerale, Annotazione sul Casellario informatico presso ANAC, Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni Amministrative, Certificato di Regolarità Fiscale, Certificato Carichi Fiscali pendenti, Certificato Casellario Giudiziale. A seconda dei casi devono inoltre essere acquisiti i seguenti documenti: Certificato di ottemperanza ai sensi della l. 68/1999, Certificato Carichi penali pendenti, Comunicazione Antimafia e Informativa Antimafia.
Art. 34 – Rinvio
Art. 34 – RinvioPer quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa primaria vigente in tema di contratti pubblici ed ai principi espressi in materia nelle direttive eurounitarie.
Art. 35 – Disposizioni abrogate
Art. 35 – Disposizioni abrogateCon l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il regolamento spese in economia;
b) il regolamento interno relativo alle contestazioni e alle riserve di un appalto pubblico;
c) il regolamento interno per la nomina delle commissioni giudicatrici di gara.
Art. 36 – Entrata in vigore
Art. 36 – Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo del decreto rettorale di emanazione.