Art. 33 – Monitoraggio e controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione
Art. 33 – Monitoraggio e controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazioneL’Ateneo organizza idonei controlli rispetto allo svolgimento complessivo delle attività disciplinate dal presente regolamento.
L’Università, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Codice, provvederà alle verifiche dei requisiti di partecipazione e di qualificazione autodichiarati, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, su un campione di operatori economici aggiudicatari degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.
Al fine di uniformare l’operato delle Strutture dell’Ateneo si effettuano, laddove possibile, per ogni affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 le seguenti verifiche:
a) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
b) iscrizione ad albi o registri commerciali;
c) annotazioni sull’operatore economico, tramite il casellario informatico dell’ANAC.
In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, le Strutture di Ateneo svolgeranno a campione le verifiche delle dichiarazioni effettuate dagli operatori economici di cui agli articoli 94 e 95 del Codice come di seguito indicato:
a) le verifiche saranno svolte all’interno di ciascuna Struttura, utilizzando preferibilmente il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE. Ove in fascicolo non siano presenti i documenti necessari per le verifiche, dovranno essere acquisiti i singoli certificati dai vari enti;
b) il numero delle procedure controllate per Struttura è pari al 5% degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 aggiudicati nell’anno solare precedente a quello in cui si realizzano i controlli. Il numero così ricavato va arrotondato all’unità superiore;
c) le procedure controllate devono essere ripartite nel corso dell’anno solare. Verrà controllata una procedura ogni 20;
d) entro il mese di gennaio dell’anno solare successivo a quello dei controlli, il RUP degli affidamenti controllati comunicherà gli esiti alla Struttura competente in materia di acquisti e contratti tramite il modulo E allegato al presente Regolamento, che potrà essere aggiornato con provvedimento del Direttore Generale, senza che ciò ne comporti alcuna modifica;
e) l’anno solare successivo a quello di controllo la Struttura competente in materia di acquisti e contratti controllerà le attestazioni dei RUP. Tali verifiche saranno eseguite su l’1% delle dichiarazioni ricevute, previa estrazione a sorte.
L’esito dei controlli effettuati sarà documentato tramite relazione della Struttura competente in materia di acquisti e contratti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Per gli affidamenti di importo superiore ad euro 40.000 devono essere eseguiti tutti i controlli di legge attraverso l’acquisizione e verifica dei seguenti documenti: DURC, visura camerale, Annotazione sul Casellario informatico presso ANAC, Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni Amministrative, Certificato di Regolarità Fiscale, Certificato Carichi Fiscali pendenti, Certificato Casellario Giudiziale. A seconda dei casi devono inoltre essere acquisiti i seguenti documenti: Certificato di ottemperanza ai sensi della l. 68/1999, Certificato Carichi penali pendenti, Comunicazione Antimafia e Informativa Antimafia.