Art. 2 Principi generali
Art. 2 Principi generaliIl numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Tale limite percentuale è arrotondato per eccesso al fine di arrivare comunque all’unità.
Una volta avvenuta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tale modifica deve essere mantenuta per almeno due anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo c. 6 del presente articolo.
La durata massima del nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale è di tre anni, rinnovabile su richiesta della/del dipendente, al fine di garantire un’eventuale rotazione e consentire a tutte/i le/i lavoratrici/ori la possibilità di accedervi.
Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, le/i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, salvo le eccezioni previste dal presente Regolamento, nelle finestre temporali di giugno e dicembre di ogni anno; la decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro a tempo parziale è fissata in ogni caso al 1° giorno del mese, fatto salvo il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base annua che avrà decorrenza sempre il 1° gennaio di ogni anno con le eccezioni di cui all’ art. 5 del presente Regolamento.
Nei medesimi periodi dell’anno la/il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, in vigore da almeno un anno, può richiedere la modifica della percentuale di part time o della tipologia della prestazione lavorativa (verticale, orizzontale, misto) presentando apposita domanda.
Per i casi previsti dall’ art. 4, comma 1 e dall’ art. 5 del presente Regolamento, la richiesta di modifica potrà essere presentata senza limiti temporali.
Per tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale su base annua, a differenza delle altre tipologie (orizzontale o verticale su base settimanale o mensile) l’eventuale modifica sia in ordine alla percentuale che alla tipologia che al rientro a tempo pieno, deve avere la data di decorrenza del 1° gennaio di ciascun anno[1].
Le/I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dall’art. 107 c. 9 del CCNL comparto Istruzione e ricerca.Le/i dipendenti assunte/i con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la possibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
L’Amministrazione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, con atto scritto motivato può concedere ovvero negare la trasformazione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione può rigettare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:
a) superamento del contingente massimo del 25% di beneficiari, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 c.1 del presente Regolamento;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che la/il dipendente intende svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con l’attività di servizio svolta dalla/o stessa/o ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) la trasformazione comporti pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione in relazione alle mansioni e alla posizione di lavoro ricoperta dalla/dal dipendente.
Prima di procedere al rigetto della domanda l’Amministrazione prenderà in esame la possibilità di procedere ad una mobilità interna con una riassegnazione del personale a diversa struttura, anche attraverso l’assegnazione di mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali.
La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene tramite la stipula di un contratto di lavoro in forma scritta con l’indicazione della data di inizio, della durata/orario della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico corrispondente.
[1]Esempio: se il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base annua ha decorrenza 1° gennaio 2024, la/il dipendente deve attendere il 1° gennaio 2026, o 1° gennaio 2025 nel caso indicato dal c. 6 del presente Regolamento, per un’eventuale trasformazione o rientro a tempo pieno.