Art. 4 Categorie di personale con diritto al lavoro a tempo parziale
Art. 4 Categorie di personale con diritto al lavoro a tempo parzialeL’Amministrazione garantisce la trasformazione del rapporto di lavoro nel caso in cui ricorrano le seguenti situazioni:
- ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 81/2015, le/i dipendente/i affette/i da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta della/del dipendente il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno;
- ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D. Lgs. 81/2015, la/il dipendente può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.
Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e l’Amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni. Ai sensi dell’art. 107 comma 9 del CCNL le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dell’art. 2 e 5 del presente Regolamento.