Art. 8 Norme transitorie

Art. 8 Norme transitorie
  1. Per garantire a tutto il personale interessato di poter accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale, considerato il limite del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area professionale, l’amministrazione si riserva, in caso di sforamento del suddetto tetto, di prendere in esame i rapporti di lavoro a tempo parziale, già precedentemente stipulati, al fine di valutare eventuali priorità in applicazione del presente Regolamento. 

  2. In caso di ritorno a tempo pieno, a seguito della rivalutazione delle priorità, l’Amministrazione garantisce alla/al dipendente un congruo termine di preavviso per consentire la riorganizzazione della vita personale e familiare.

  3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
    Dalla stessa data cessa di avere vigore il vigente Regolamento “Rapporto di lavoro a tempo parziale” dell’Università degli studi di Trieste. 

    Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.

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