Art. 6 – Coordinatore

Art. 6 – Coordinatore

Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico è un docente dell’Ateneo di adeguata competenza, nominato con decreto rettorale e designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Il mandato del Coordinatore ha durata quadriennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

  • convoca e presiede le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico, con cadenza almeno semestrale;

  • orienta, vigila e coordina le attività del Sistemo Museale di Ateneo - smaTs;

  • indirizza l’attività del personale tecnico-amministrativo delle strutture organizzative previste nell’ambito dei beni culturali e naturali di Ateneo;

  • pianifica, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, le attività di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e naturali, in accordo con le strutture organizzative di Ateneo;

  • svolge ogni azione necessaria per la realizzazione di progetti e per la stipula di protocolli e collaborazioni;

  • definisce, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, le priorità e le modalità di spesa dei fondi in accordo con le strutture organizzative di Ateneo;

  • definisce, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, la programmazione quadriennale e il piano annuale delle attività del Sistema Museale di Ateneo - smaTs, in conformità agli indirizzi strategici di Ateneo;

  • definisce, di concerto con la governance di Ateneo e sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, le modalità di fruizione al pubblico del patrimonio culturale, naturale e museale.

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