Art. 6 – Coordinatore
Art. 6 – CoordinatoreIl Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico è un docente dell’Ateneo di adeguata competenza, nominato con decreto rettorale e designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Il mandato del Coordinatore ha durata quadriennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
convoca e presiede le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico, con cadenza almeno semestrale;
orienta, vigila e coordina le attività del Sistemo Museale di Ateneo - smaTs;
indirizza l’attività del personale tecnico-amministrativo delle strutture organizzative previste nell’ambito dei beni culturali e naturali di Ateneo;
pianifica, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, le attività di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e naturali, in accordo con le strutture organizzative di Ateneo;
svolge ogni azione necessaria per la realizzazione di progetti e per la stipula di protocolli e collaborazioni;
definisce, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, le priorità e le modalità di spesa dei fondi in accordo con le strutture organizzative di Ateneo;
definisce, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, la programmazione quadriennale e il piano annuale delle attività del Sistema Museale di Ateneo - smaTs, in conformità agli indirizzi strategici di Ateneo;
definisce, di concerto con la governance di Ateneo e sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico, le modalità di fruizione al pubblico del patrimonio culturale, naturale e museale.