TITOLO I – Principi di organizzazione e criteri generali
TITOLO I – Principi di organizzazione e criteri generali 8861Articolo 1 – Finalità
Articolo 1 – Finalità1. Con il presente Regolamento l’Ateneo intende perseguire in particolare le seguenti finalità:
a. realizzare e mantenere un assetto dei servizi funzionale alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi accademici;
b. ottimizzare le prestazioni e i servizi nell’interesse della comunità universitaria;
c. realizzare il migliore impiego e valorizzazione delle risorse umane promuovendo l’equità e il benessere lavorativo;
d. incentivare l’autonomo e responsabile esercizio delle funzioni di responsabilità della dirigenza e delle posizioni organizzative;
e. accrescere l’efficienza e la qualità dell’organizzazione e la sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità universitaria;
f. assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;
g. accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell’organizzazione anche al fine di favorire l’integrazione con altre pubbliche istituzioni.
Articolo 2 – Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Oggetto ed ambito di applicazione1. Il presente regolamento definisce le linee generali in materia di organizzazione delle strutture di servizio amministrative e tecniche dell’Università degli Studi di Trieste.
2. Il modello organizzativo delle strutture di servizio è descritto dal presente regolamento, che definisce le componenti della macrostruttura.
3. Il presente regolamento illustra anche i principi per la progettazione della microstruttura organizzativa di Ateneo.
4. Il Direttore Generale adotta gli atti organizzativi nel rispetto degli indirizzi strategici, dei criteri generali e della macrostruttura approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle competenze attribuite agli organi di governo dallo Statuto di Ateneo.
5. Nell’ambito delle risorse programmate, degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e degli atti organizzativi di cui al precedente comma, gli atti di definizione della micro-struttura organizzativa e di gestione del personale sono adottati dal Direttore Generale, nell’ambito delle competenze di cui al D. Lgs. n. 165/2001, compresi i provvedimenti implicanti la revisione dell’assetto delle unità organizzative, la loro soppressione e il trasferimento di processi da un’unità all’altra, l’assegnazione di nuovi processi o la modifica di processi già assegnati.
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 3 – Principi generali1. L’organizzazione dell’Ateneo è ispirata ai seguenti principi:
a. miglioramento continuo dell’efficienza ed efficacia dei processi produttivi;
b. flessibilità gestionale;
c. sviluppo armonico di tutte le competenze professionali del personale;
d. gestione autonoma e responsabile;
e. semplificazione e ottimizzazione dei processi di lavoro;
f. trasversalità ed intersettorialità;
g. coinvolgimento e motivazione del personale;
h. riconoscimento e valorizzazione del merito;
i. sviluppo della qualità delle prestazioni e dei servizi nell’interesse degli stakeholders.
2. L’Università degli Studi di Trieste garantisce gli istituti di partecipazione sindacale anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, in armonia con la specifica disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.
Articolo 4 – Criteri di organizzazione
Articolo 4 – Criteri di organizzazione1. Le strutture di servizio dell’Ateneo di Trieste sono organizzate seguendo i seguenti criteri:
a. attuazione del principio della distinzione tra responsabilità politiche, di indirizzo e controllo degli organi di direzione politica e responsabilità gestionali della dirigenza;
b. valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
c. funzionalità rispetto ai programmi e agli obiettivi, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine è possibile procedere periodicamente alla revisione dell’assetto organizzativo;
d. articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e strutture temporanee, nonché tra strutture di line e strutture di staff;
e. semplificazione delle catene di comando, promozione dell’autonomia e dell’esercizio della delega, secondo i principi della direzione per obiettivi;
f. garanzia di trasparenza e di imparzialità e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un’unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge n. 241/1990;
g. responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l’arricchimento dei ruoli;
h. formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;
i. previsione di verifiche della qualità, della soddisfazione dell’utenza, dell’efficienza e della economicità dei servizi offerti.
2. L’organizzazione viene sviluppata con l’obiettivo di rendere coerente e integrato il collegamento tra amministrazione e attività accademiche, potenziando i servizi ed organizzandoli in modo organico, garantendo livelli qualitativi omogenei.
3. L’organizzazione ha lo scopo di ottimizzare la gestione delle risorse umane, attraverso la valorizzazione e l’interscambiabilità delle professionalità e un’adeguata distribuzione dei carichi di lavoro, promuovendo lo spirito di servizio con riferimento al raggiungimento dei risultati organizzativi e alla cultura della qualità, dell’equità e del benessere lavorativo.