Articolo 9 – Unità di missione

Articolo 9 – Unità di missione

1.    Le Unità di missione sono istituite per il presidio temporaneo di rilevanti attività o progetti che rivestono interesse trasversale e sono a diretto rimando della Direzione Generale.
2.    Sono costituite, con Decreto del Direttore Generale, da Personale appartenente a diverse unità organizzative e sono affidate alla responsabilità di una posizione organizzativa in ragione del grado di autonomia e responsabilità connesse. 
3.    L’istituzione di un’Unità di missione deve prevedere livelli minimi di complessità che giustifichino la creazione di una unità organizzativa differenziata. L’Unità di missione è caratterizzata da responsabilità di prodotto e di risultato. 
 

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