Articolo 9 – Unità di missione
Articolo 9 – Unità di missione1. Le Unità di missione sono istituite per il presidio temporaneo di rilevanti attività o progetti che rivestono interesse trasversale e sono a diretto rimando della Direzione Generale.
2. Sono costituite, con Decreto del Direttore Generale, da Personale appartenente a diverse unità organizzative e sono affidate alla responsabilità di una posizione organizzativa in ragione del grado di autonomia e responsabilità connesse.
3. L’istituzione di un’Unità di missione deve prevedere livelli minimi di complessità che giustifichino la creazione di una unità organizzativa differenziata. L’Unità di missione è caratterizzata da responsabilità di prodotto e di risultato.