Articolo 15 – Conferimento degli incarichi dirigenziali

Articolo 15 – Conferimento degli incarichi dirigenziali

1.    Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della regolazione vigente in materia, il ruolo di responsabilità delle unità organizzative di primo livello è conferito dal Direttore Generale, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia a personale di qualifica dirigenziale.
2.    Gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture.
3.    Gli incarichi possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato anche a tempo determinato, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e secondo le modalità normativamente previste, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 

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