Articolo 17 – Rotazione degli incarichi
Articolo 17 – Rotazione degli incarichi1. L’Ateneo realizza con adeguati criteri la rotazione degli incarichi del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità fungibili, operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.
2. Per il personale dirigenziale operante nelle aree a più elevato rischio corruttivo, alla scadenza dell’incarico, ove possibile e fungibile, la responsabilità è affidata ad altro soggetto, a prescindere dalla valutazione riportata dal soggetto uscente. Qualora non fosse possibile procedere ad una rotazione dell’incarico, devono essere adottate le opportune misure organizzative alternative alla prevenzione del rischio corruttivo.
3. Per il personale non dirigenziale la durata di permanenza nel servizio è fissata, tenuto conto delle esigenze organizzative, per un tempo preferibilmente non superiore a cinque anni.
4. La rotazione degli incarichi deve, in ogni caso, essere accompagnata da strumenti e accorgimenti che assicurino continuità all’azione amministrativa.