Articolo 18 – Direttore Generale

Articolo 18 – Direttore Generale

1.    Il Direttore Generale, in coerenza con i principi generali in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e con lo Statuto di Ateneo, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e del personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo.
2.    Il Direttore Generale assume la responsabilità della funzione di gestione in linea con la programmazione delle risorse e gli indirizzi strategici dell’Ateneo, propone e attua gli assetti macro-organizzativi dei servizi amministrativi e tecnici, garantendo le forme di partecipazione sindacale previste dalle norme.
3.    Il Direttore Generale in particolare:
a.    dirige e coordina i Dirigenti di Ateneo garantendo l’integrazione e la collaborazione tra le unità di primo livello dell’Amministrazione Centrale e tra queste e i Dipartimenti, per il raggiungimento degli obiettivi e il presidio dei servizi amministrativi e tecnici;
b.    coordina tutti i servizi amministrativi e tecnici di Ateneo, coadiuvato dai Dirigenti e dai responsabili di struttura, definendo regole e standard comuni per organizzarne in modo omogeneo e coerente il funzionamento;
c.    garantisce la compatibilità tra le risorse a disposizione e il riconoscimento degli incarichi al personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo;
d.    conferisce al personale gli incarichi di responsabilità, sentiti il Dirigente o il Direttore di Dipartimento;
e.    valuta i risultati raggiunti;
f.    dispone, su proposta del Direttore, dell’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici dei Dipartimenti.
4.    Il Direttore Generale svolge le proprie funzioni in posizione sovraordinata rispetto ai Dirigenti delle Aree dell’Amministrazione Centrale.
5.    In caso di inerzia o ritardo, il Direttore Generale può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile competente deve adottare gli atti o comunque concludere il procedimento. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, il Direttore Generale, può avocare a sé gli atti.
 

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