Articolo 22 – I responsabili delle unità organizzative di terzo livello

Articolo 22 – I responsabili delle unità organizzative di terzo livello

1.    Programmano, organizzano e gestiscono nella loro globalità le attività nell’ambito dell’Ufficio, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal responsabile della unità organizzativa di secondo livello, dal Dirigente o dal Direttore del Dipartimento.
2.    Contribuiscono all’elaborazione delle proposte di budget della struttura e partecipano al processo di definizione degli obiettivi della propria unità organizzativa.
3.    Predispongono gli atti ed i provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate, da sottoporre al Direttore del Dipartimento, al Responsabile del Servizio, al Dirigente o al Direttore Generale e rendicontano sulle attività, con le modalità previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4.    Provvedono alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità ai collaboratori ed al controllo sulla loro attività.
5.    Fatti salvi gli atti ed i provvedimenti di competenza di altri organi dell’Ateneo e dei responsabili sovra ordinati, gestiscono il personale assegnato, con particolare riferimento all’orario di lavoro.
6.    Partecipano alla valutazione del Personale secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
7.    Propongono le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità.
8.    Sono responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati alla struttura.
9.    Sono responsabili della gestione degli archivi correnti e del deposito degli atti di competenza.
 

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