TITOLO V – Organi collegiali e forme di coordinamento

TITOLO V – Organi collegiali e forme di coordinamento 8861

Articolo 26 – Conferenza dei Direttori

Articolo 26 – Conferenza dei Direttori

1.    La Conferenza dei Direttori è composta dal Direttore Generale e dai Direttori di Dipartimenti ed alla stessa è attribuito il compito di formulare proposte e pareri agli organi accademici in materia di organizzazione e gestione dei servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo.
2.    La Conferenza è convocata e presieduta dal Magnifico Rettore sulla base di un ordine del giorno prestabilito. Di norma è consultata su tutte le questioni che direttamente o indirettamente hanno rilevanza su tematiche di carattere generale quali, in particolare l’organizzazione, le procedure, le risorse e la comunicazione.
 

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Articolo 27 – Comitato di Direzione

Articolo 27 – Comitato di Direzione

1.    Il Comitato di direzione, organo collegiale di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali, svolge le seguenti attività:
a.    sviluppa la collaborazione tra le diverse strutture amministrative e tecniche dell’Ateneo;
b.    concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle strutture, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
c.    esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;
d.    analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e propone le relative soluzioni;
e.    esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse strutture;
f.    analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell’Amministrazione universitaria.
2.    Il Comitato di direzione è composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e dai Dirigenti ovvero, in caso di vacanza, dai responsabili dei Servizi.
3.    La Conferenza è convocata dal Direttore Generale, sulla base di un ordine del giorno prestabilito.
4.    Possono partecipare alle sedute del Comitato i funzionari che di volta in volta il Direttore Generale ritenga necessario coinvolgere.
 

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Articolo 28 – Comitato di Area

Articolo 28 – Comitato di Area

1.    Il Comitato di Area è composto dai responsabili di Servizio che operano nell’ambito di un’Area ed è convocato e presieduto dal Dirigente dell’Area.
2.    Il Comitato di Area svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a.    sviluppa l'integrazione nell'azione dei Servizi, degli Uffici e delle Unità di staff;
b.    evita sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative;
c.    definisce i programmi di attività comuni o convergenti.
3.    Le modalità di lavoro sono definite dai singoli Comitati che relazionano periodicamente al Direttore Generale circa l’attività svolta.
 

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Articolo 29 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

Articolo 29 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

1.    Per ragioni di coordinamento tra gli uffici dell’Amministrazione Centrale e i Dipartimenti in materia di supporto alle attività di didattica, di ricerca, di terza missione e impegno pubblico e sociale, nonché per favorire forme di coordinamento di carattere generale relativamente alle attività amministrativo-gestionali, sono istituiti appositi tavoli di coordinamento.
2.    I tavoli vengono convocati almeno trimestralmente per la trattazione delle materie all’ordine del giorno su impulso del Direttore Generale o dei Dirigenti di Area.
3.    L’ordine del giorno viene formulato di volta in volta su proposta dei componenti e/o degli uffici interessati.
4.    Alle riunioni partecipano i responsabili delle Aree, dei Servizi o degli Uffici di volta in volta interessati dagli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
 

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