Articolo 27 – Comitato di Direzione
Articolo 27 – Comitato di Direzione1. Il Comitato di direzione, organo collegiale di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali, svolge le seguenti attività:
a. sviluppa la collaborazione tra le diverse strutture amministrative e tecniche dell’Ateneo;
b. concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle strutture, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
c. esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;
d. analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e propone le relative soluzioni;
e. esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse strutture;
f. analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell’Amministrazione universitaria.
2. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e dai Dirigenti ovvero, in caso di vacanza, dai responsabili dei Servizi.
3. La Conferenza è convocata dal Direttore Generale, sulla base di un ordine del giorno prestabilito.
4. Possono partecipare alle sedute del Comitato i funzionari che di volta in volta il Direttore Generale ritenga necessario coinvolgere.