Articolo 29 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

Articolo 29 – Coordinamento delle strutture dipartimentali

1.    Per ragioni di coordinamento tra gli uffici dell’Amministrazione Centrale e i Dipartimenti in materia di supporto alle attività di didattica, di ricerca, di terza missione e impegno pubblico e sociale, nonché per favorire forme di coordinamento di carattere generale relativamente alle attività amministrativo-gestionali, sono istituiti appositi tavoli di coordinamento.
2.    I tavoli vengono convocati almeno trimestralmente per la trattazione delle materie all’ordine del giorno su impulso del Direttore Generale o dei Dirigenti di Area.
3.    L’ordine del giorno viene formulato di volta in volta su proposta dei componenti e/o degli uffici interessati.
4.    Alle riunioni partecipano i responsabili delle Aree, dei Servizi o degli Uffici di volta in volta interessati dagli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
 

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