TITOLO VI – Programmazione e controllo
TITOLO VI – Programmazione e controllo 8861Articolo 30 – Sistema integrato di programmazione e controllo
Articolo 30 – Sistema integrato di programmazione e controllo1. Il funzionamento specifico dei sistemi di programmazione e controllo è disciplinato dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, cui si rinvia nei limiti dei principi generali indicati dal presente articolo.
2. La metodologia di lavoro dei servizi amministrativi e tecnici di Ateneo si fonda sulla pianificazione strategica, sulla programmazione operativa, nonché sulla coerente programmazione delle risorse.
3. Il processo di programmazione e controllo è finalizzato a:
a. definire gli obiettivi della gestione e le risorse ad essi correlate;
b. valutare il raggiungimento degli obiettivi.
4. Gli strumenti di cui l’Ateneo si avvale per le finalità indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, sono il Piano strategico, gli obiettivi operativi, rappresentati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, e le risorse correlate, definite nel Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo. La programmazione ha una periodicità annuale e pluriennale.
5. La pianificazione definita dagli organi di Ateneo indica:
a. la missione e la visione dell’Ateneo;
b. gli indirizzi strategici pluriennali che guidano le azioni dell’Ateneo;
c. gli obiettivi e le strategie generali che l’ente intende perseguire prioritariamente;
d. gli obiettivi operativi e le linee di azione concrete per la realizzazione degli obiettivi;
e. i principali criteri e indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi e gli standard cui attenersi per l’erogazione dei servizi come previsto all’ art. 5 comma 4 dei principi generali e criteri guida in materia di organizzazione e personale.
6. L’Ateneo adotta un modello organizzativo che consente le funzioni di programmazione, il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e del personale.
Articolo 31 – Ufficio per i procedimenti disciplinari
Articolo 31 – Ufficio per i procedimenti disciplinari1. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari – UPD, previsto dall’art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, competente per le infrazioni del personale contrattualizzato punibili con la sanzione superiore al rimprovero verbale, è individuato con Decreto del Direttore Generale, con cui viene altresì individuato l’ufficio amministrativo incaricato di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Laddove lo ritenga necessario, l’UPD può farsi assistere da personale qualificato, anche esterno, in possesso di specifiche competenze tecniche, con riferimento al singolo caso concreto.