Articolo 4 - Durata del mandato

Articolo 4 - Durata del mandato

1. I/Le componenti del CUG durano in carica quattro anni; il mandato dei/lle componenti di parte pubblica è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Per i/le componenti a tempo determinato e per gli/le studenti/studentesse il mandato cessa, comunque, al cessare del rapporto in essere con l’Università.

2. I/Le componenti nominati/e nel corso del quadriennio cessano, comunque, dalla carica allo scadere del mandato del Comitato.

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