Art. 4 – Diritti e doveri connessi allo status

Art. 4 – Diritti e doveri connessi allo status
  1. Il visiting student ha diritto:

    1. di partecipare alle lezioni e alle attività formative alle quali si è regolarmente iscritto e sostenere gli esami finali di profitto;

    2. all’assegnazione di un tutor accademico nel caso di svolgimento di attività di ricerca;

    3. di accedere alle biblioteche, ai laboratori e alle aule informatiche dell’Ateneo

    4. di accedere ai sistemi informatici e alle piattaforme digitali dell’Ateneo;

    5. di beneficiare delle coperture assicurative previste per gli studenti;

    6. di usufruire dei servizi di mensa universitaria secondo le tariffe previste;

    7. di iscriversi alle associazioni studentesche;

  2. Il visiting student deve attenersi alle scadenze indicate per la presentazione della candidatura e per il pagamento, come riportato nella pagina dedicata sul sito dell’Ateneo. Le candidature ricevute oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione.

  3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, per l’acquisto di libri di testo e per visti di ingresso e soggiorno, e ogni altra spesa non espressamente indicata da questo Regolamento sono a carico dello studente.

  4. Il visiting student è tenuto a rispettare tutte le disposizioni interne dell’Ateneo, incluse quelle contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nelle normative in materia di sicurezza all’interno delle sedi universitarie. Tale obbligo si estende anche all’uso corretto delle risorse informatiche, laboratoriali, bibliotecarie e documentali messe a disposizione dall’Università.

  5. Il visiting student che svolga attività di ricerca ai sensi del presente Regolamento per un periodo pari ad almeno sei mesi è tenuto, qualora i risultati dell’attività svolta siano oggetto di pubblicazione scientifica, a indicare tra le proprie affiliazioni anche l’Università degli Studi di Trieste. I contenuti scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo non possono essere oggetto di pubblicazione senza il consenso, in forma scritta, del tutor di cui all’art. 7.

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