Art. 5 – Frequenza per studio

Art. 5 – Frequenza per studio
  1. Al visiting student è consentito scegliere tra gli insegnamenti inclusi nel catalogo dell’Offerta Formativa dell’Ateneo, nel rispetto delle eventuali limitazioni previste per specifici insegnamenti dai regolamenti didattici dei corsi di studio o dipendenti da attività di tipo pratico o laboratoriale.

  2. L’accesso agli insegnamenti dei corsi di studio a numero programmato è consentito al visiting student esclusivamente previa verifica della disponibilità di posti da parte delle strutture competenti dell’Ateneo.

  3. La lingua di insegnamento è quella specificata per ciascun corso di studio nell’Offerta Formativa, pubblicata annualmente sul sito web dell’Ateneo. La lingua dell’eventuale esame di profitto è quella di insegnamento. In subordine, è facoltà del docente tenere l’esame in una lingua diversa.

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