Il termine perentorio per il deposito delle candidature, che dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo aaggdocc@amm.units.it, corredate di almeno n. 50 firme di sottoscrizione e di un documento di identità valido, è stato fissato alle ore 17.00 del giorno lunedì 20 ottobre 2025.
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
"2. Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della candidatura nell’apposito modulo. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l’annullamento della relativa sottoscrizione.
3. Nessuno elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa candidatura, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di candidature diverse, sono tutte annullate.
4. Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna candidatura."
Si segnala che, essendo l'elettorato unico, le firme di sottoscrizione possono essere raccolte indistintamente sia tra il personale docente, che il tecnico amministrativo, che tra gli assegnisti e i contrattisti di ricerca.
L'Assemblea degli elettori per la presentazione delle candidature si terrà in modalità telematica lunedì 10 novembre 2025 alle ore 12.00. Il link sarà disponibile a tempo debito.
Elettorato Attivo
Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo
1. I sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono nominati a seguito di elezioni alle quali partecipano tutti i lavoratori aventi diritto.
Rientrano nella definizione di lavoratori il personale tecnico-amministrativo, i professori di ruolo e i ricercatori, gli assegnisti di ricerca.
2. Ai sensi del D.M. 363/1998 le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono integrate da uno/a studente/studentessa e un/una dottorando/a, designati/e dal Consiglio degli studenti.
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Elettorato Passivo
Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo
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3. I requisiti per l’attribuzione dell’elettorato passivo al personale tecnico-amministrativo sono quelli individuati dall’articolo 7 del regolamento generale di Ateneo, ovvero l’elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale inferiore all’80%.
4. I requisiti per l’attribuzione dell’elettorato passivo ai professori di ruolo e ai ricercatori sono individuati dall’articolo 39, commi 1 e 3 Statuto.
5. I requisiti per l’attribuzione dell’elettorato passivo agli assegnisti sono individuati dall’articolo 8 del regolamento generale di Ateneo.
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