Art. 2 - Proroghe dei contratti

Art. 2 - Proroghe dei contratti

I contratti del personale in servizio, destinatario delle procedure di stabilizzazione, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure medesime e alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.
Il personale destinatario delle procedure di stabilizzazione, cessato dal servizio per effetto della scadenza finale del contratto, รจ riammesso in servizio, su richiesta, entro il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione di cui al successivo art. 4.

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