Titolo 2 - Ufficio di presidenza
Titolo 2 - Ufficio di presidenza adminArt. 7 - Ufficio di Presidenza
Art. 7 - Ufficio di Presidenza1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti è composto da:
a. il/la Presidente;
b. due vicepresidenti;
c. due segretari/e.
Art. 8 - Attribuzioni della Presidenza
Art. 8 - Attribuzioni della Presidenza1. Il/La Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti nella sua interezza all’interno e all’esterno dell’Università.
2. Il/La Presidente, in particolare:
a. convoca e presiede il Consiglio degli Studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
b. sottoscrive assieme al/la segretario/a i verbali delle adunanze dell’organo;
c. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio degli Studenti;
d. assicura un’adeguata e preventiva informazione a consiglieri e consigliere sulle questioni sottoposte al Consiglio degli Studenti;
e. coadiuva l’organizzazione dei gruppi consiliari e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
f. coordina l’attività delle commissioni.
Art. 9 - Attribuzioni della vicepresidenza
Art. 9 - Attribuzioni della vicepresidenza1. I/Le due vicepresidenti coadiuvano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal/la vicepresidente anziano/a; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del/la vicepresidente anziano/a, le funzioni del/la Presidente sono esercitate dal/la secondo/a vicepresidente.
2. È vicepresidente anziano/a l’eletto/a alla carica di vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. A parità di voti, è vicepresidente anziano/a il/la vicepresidente con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
Art. 10 - Attribuzioni della segreteria
Art. 10 - Attribuzioni della segreteria1. I/Le due vicepresidenti coadiuvano il/la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal/la vicepresidente anziano/a; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del/la vicepresidente anziano/a, le funzioni del/la Presidente sono esercitate dal/la secondo/a vicepresidente.
2. È vicepresidente anziano/a l’eletto/a alla carica di vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. A parità di voti, è vicepresidente anziano/a il/la vicepresidente con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
Art. 11 – Consiglieri/e questori/e
Art. 11 – Consiglieri/e questori/e1. Durante le sedute del Consiglio, l’Ufficio di Presidenza, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell’ausilio di consiglieri/e questori/e, nel numero massimo di cinque, eletti/e a scrutinio palese dall’assemblea a seguito dalla richiesta dell’Ufficio di Presidenza.
2. I/Le consiglieri/e questori/e durano nella loro funzione dal momento della loro elezione fino al termine della seduta.
3. I/Le consiglieri/e questori/e coadiuvano l’Ufficio di Presidenza per la gestione organizzativa e materiale delle sedute, per il computo delle presenze e dei voti espressi nelle votazioni e per il mantenimento dell’ordine in aula.
4. I/Le consiglieri/e questori/e non fanno parte dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 12 – Elezione della Presidenza
Art. 12 – Elezione della Presidenza1. Ogni consigliera o consigliere che intende candidarsi alla carica di Presidente può esporre all’assemblea il proprio programma durante un breve dibattito. Al termine, l’assemblea costituisce il seggio elettorale mediante l’elezione tra i/le consiglieri/e di tre scrutatori. Il/la presidente dell’adunanza effettua la chiamata nominale dei presenti per la votazione del/la Presidente, che avviene tramite schede e a scrutinio segreto.
2. È eletta/o Presidente del Consiglio degli Studenti il/la consigliere/a che ottiene in prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
3. In caso di mancata elezione in prima votazione, si procede, dopo un intervallo di almeno tre giorni lavorativi, al ballottaggio tra i/le due consiglieri/e che, nella prima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.
4. L’assemblea, su proposta di qualsiasi consigliere o consigliera, all’unanimità può ridurre l’intervallo tra la prima votazione e il ballottaggio fino a un minimo di due ore.
5. La votazione di ballottaggio si svolge con le medesime modalità della prima votazione.
6. Nella votazione di ballottaggio è eletta/o Presidente il/la consigliere/a che ottiene il maggior numero di voti.
7. A parità di voti prevale il/la consigliere/a con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
8. A parità di anzianità accademica, prevale il/la consigliere/a con la minore anzianità anagrafica.
9. La/il Presidente resta in carica per un biennio accademico e decade simultaneamente al Consiglio.
10. In caso di anticipata cessazione del/la Presidente, il/la vicepresidente convoca il Consiglio per effettuare la votazione del/la nuovo/a Presidente nella prima data utile.
11. Nel caso in cui la anticipata cessazione del/la Presidente sia prevedibile, ad esempio in caso di laurea o dimissioni volontarie, è facoltà del/la Presidente uscente convocare il Consiglio per l’elezione del/la nuovo/a Presidente nell’ultima riunione del suo mandato.
Art. 13 - Elezione della vicepresidenza
Art. 13 - Elezione della vicepresidenza1. I/le Vicepresidenti sono eletti/e con le medesime modalità previste per l’elezione del/la Presidente, nella seduta di insediamento o nell’aggiornamento della stessa.
2. Sono eletti/e vicepresidenti i/le consiglieri/e che ottengono la maggioranza dei voti dei/delle presenti.
3. Per l’elezione dei/delle due vicepresidenti ogni consigliera e consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo/la stesso/a candidato/a. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4. Nel caso in cui si proceda all’elezione di un/a solo/a vicepresidente, ogni consigliere e consigliera ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5. In caso di parità di voti tra due o più consiglieri/e, qualora non possano essere eletti/e entrambi/e, prevale la/il consigliera/e con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6. A parità di anzianità accademica, prevale la/il consigliera/e con la minore anzianità anagrafica.
7. I/Le vicepresidenti restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di vicepresidente, la/il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l’elezione del/la nuovo/a vicepresidente nella prima data utile.
Art. 14 - Elezione della segreteria
Art. 14 - Elezione della segreteria1. I/Le segretari/e sono eletti/e con le medesime modalità previste per l’elezione del/la Presidente, nella seduta di insediamento o nell’aggiornamento della stessa.
2. Sono eletti/e segretari/e i/le consiglieri/e che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Per l’elezione dei/delle due segretari/e ogni consigliera e consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo/la stesso/a candidato/a. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4. Nel caso in cui si proceda all’elezione di un/a solo/a segretario/a, ogni consigliera e consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5. In caso di parità di voti tra due o più consiglieri/e, qualora non possano essere eletti/e entrambi/e, prevale la/il consigliera/e con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6. A parità di anzianità accademica, prevale la/il consigliera/e con la minore anzianità anagrafica.
7. I/Le segretari/e restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di segretario/a, la/il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l’elezione del/la nuovo/a segretario/a nella prima data utile.
Art. 15 - Rimozione dall'incarico
Art. 15 - Rimozione dall'incarico1. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei/delle componenti la rimozione di qualsiasi membro dell’Ufficio di Presidenza, dietro richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei/delle componenti del Consiglio.
2. A seguito della presentazione di tale richiesta, la/il Presidente è tenuto/a a inserire la votazione di tale richiesta nell’ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La votazione di rimozione avviene a scrutinio segreto.