Art. 15 - Rimozione dall'incarico
Art. 15 - Rimozione dall'incarico1.	L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei/delle componenti la rimozione di qualsiasi membro dell’Ufficio di Presidenza, dietro richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei/delle componenti del Consiglio.
2.	A seguito della presentazione di tale richiesta, la/il Presidente è tenuto/a a inserire la votazione di tale richiesta nell’ordine del giorno della prima seduta utile.
3.	La votazione di rimozione avviene a scrutinio segreto.