Art. 65 - Il Programma Triennale
Art. 65 - Il Programma TriennaleI. Il Programma Triennale di cui alla lettera b) comma II dell’art.63, sarà, ai sensi del comma 1 dell’art.17 della legge 109/94 – predisposto e motivatamente proposto dal Dirigente responsabile per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art.14 comma 2, ultimo periodo, della legge 109/94.
II.	Esso andrà preliminarmente assoggettato a parere consultivo da parte della Commissione di cui all’art.64, e successivamente inoltrato al CdA competente  alla sua approvazione contestualmente alla presentazione del Progetto di Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario.
III.	Il Programma Triennale costituisce documento programmatorio e pianificatorio attuativo degli interventi –estrapolati dal Programma Generale di cui all’art.64 – da realizzare nell’arco del triennio. Nei suoi contenuti viene presentato agli organi competenti  all’approvazione, nella forma di “Progetto di Programma  Triennale”.  La competenza all’approvazione del Programma Triennale spetta al CdA, previa acquisizione del parere del senato accademico.
IV.	Il Programma Triennale dovrà contenere –quale allegato- l’indicazione delle opere che  possono essere incluse  nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno.