Art. 8

Art. 8

Per le prestazioni di tipo A) il Consiglio di Istituto, Dipartimento e Clinica utilizzerĂ  il tariffario vigente per il conto terzi.
Per le prestazioni di tipo B) il Consiglio di Istituto, Dipartimento o Clinica fisserĂ  di volta in volta il corrispettivo della prestazione, in relazione al tipo ed alla complessitĂ  della prova, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, insieme al piano di impiego.

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