ART. 9 — CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

ART. 9 — CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento istituisce un Consiglio di corso di studio per ciascun corso di studio o, ove opportuno, un solo Consiglio di corso di studio per più di un corso di studio.

2. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio quantificata nella misura del 15% dei componenti del Consiglio di Corso di Studio. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni e decorre dalla data del decreto di nomina del Direttore. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto con le modalità elettorali previste dall’art. 27 comma 3 dello Statuto e dall’art. 40, commi 1, 3 e 4 del Regolamento Generale di Ateneo per l’elezione del Direttore del Dipartimento, con l’esclusione dell’obbligo di presentazione anticipata della candidatura.

4. Il Coordinatore del Corso di studio convoca e presiede il Consiglio di Corso di Studio e promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di Studio esercita le funzioni previste dall’art. 32, comma 5 dello Statuto di Ateneo.

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