Art. 13 - Commissioni per l’esame di ammissione
1.	La Commissione per l’esame di ammissione é nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti o, in mancanza, del Coordinatore del Dottorato.
2.	La Commissione é composta da tre a sette membri scelti tra: 
a)	professori di ruolo e ricercatori universitari;
b)	dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi degli Enti di Ricerca pubblici;
c)	esperti di comprovata qualificazione.
Almeno un componente deve essere un professore di ruolo e almeno un terzo dei componenti deve essere interno.
3.	La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.
4. La Commissione deve concludere i lavori entro il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12