VISTO
il DPR 11 luglio 1980 n. 382;
VISTO
l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTA
la legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed in particolare l’art. 51,
comma 6;
VISTO
il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 con il quale è
stato approvato il regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
VISTO
il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con il quale è
stato approvato il regolamento concernente l’autonomia
didattica degli atenei;
VISTO
il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state
individuate le classi dei corsi di laurea;
VISTE
le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del
governo approvate dal CIPE il 19 aprile 2002;
VISTA
la legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato convertito
il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, recante disposizioni
urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in
materia di abilitazione all’esercizio di attività
professionali, nel dispositivo, denominata legge;
RITENUTA la necessità di
adottare criteri e modalità per la ripartizione del “Fondo per
il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti” a decorrere dall’esercizio finanziario 2003;
VISTO
lo stanziamento del capitolo 5552 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per il corrente anno, ammontante a 78,258
milioni di euro;
ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori
delle università italiane (CRUI);
SENTITO il
Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU);
SENTITO il
Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario:
D E C R E T A
Art. 1
1.
Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge, a
decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di Euro
12.726.000,00 è assegnato alle Università in proporzione ai
relativi limiti di impegno assentiti dall’Unione Europea per
il programma Socrates-Erasmus per ciascun Ateneo relativamente
all’a/a 2003/2004.
2.
Nell’ambito di ciascuna assegnazione i competenti organi
dell’Ateneo destinano una quota del contributo in misura non
inferiore al 60%, per l’incremento dell’importo mensile della
borsa stabilito dal Programma Socrates-Erasmus.
3.
La quota eventualmente eccedente, ai sensi del comma 2, viene
riservata all’accensione di ulteriori borse di mobilità
d’importo corrispondente alla misura di cui al medesimo
comma.
4.
Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3, sono prioritariamente
assegnate alle strutture accademiche che si impegnano al
riconoscimento dei periodi di studio all’estero degli studenti
in termini di crediti formativi utili per il rispettivo corso
di studio.
Art. 2
1.
Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge, a
decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di Euro
10.932.000,00 viene ripartito tra le Università in proporzione
al numero degli studenti regolari iscritti ai corsi di
laurea nell’anno di riferimento.
2.
Per i fini di cui al comma 1, il numero degli studenti è
ponderato con un parametro 1,2 o 1,5 rispettivamente per gli
Atenei che in base al modello di riequilibrio in vigore
risultino sotto-finanziati in misura superiore al 5% o al 10%.
Le Università destinano le risorse acquisite prioritariamente
alle strutture accademiche con elevato rapporto docenti
studenti.
3.
Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli
iscritti ai corsi di cui all’art. 1, primo comma lettera
b) della legge di cui alle premesse, assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le
attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi
statutari. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle
borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390.
4.
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica
l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno
richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non
potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.
Art. 3
1.
Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) della legge, a
decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di 24,5
milioni di euro è assegnato alle Università per il
potenziamento e/o l’istituzione, nel rispetto dei requisiti di
cui all’art. 2 del DM 30 aprile 1999 n. 224, di corsi di
dottorato di ricerca finalizzati ad attività di studio
afferenti ai seguenti ambiti di indagine prioritari
contemplati dalle linee guida per la politica scientifica e
tecnologica approvata dal CIPE:
-
Biotecnologie;
-
Processi chimici
innovativi;
-
Informatica avanzata multimediale e
distribuita;
-
Microelettronica e sensoristica
intelligente;
-
Tecnologie innovative per la tutela
dell’ambiente;
-
Laser
optoelettronica;
-
Tecnologie biomedicali e
farmaceutiche;
-
Micro e nano
tecnologie;
-
Nuovi materiali strutturali e
funzionali;
-
Elettronica, sistemi di attuazione e controllo e
reti;
-
Robotica, biomeccanica, sistemi avanzati di
progettazione;
-
Tecnologie energetiche innovative.
2.
Le relative proposte dovranno pervenire al MIUR, entro e non
oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, e sono valutate dal CONVSU il quale esprime il
proprio parere entro 30 giorni dal relativo ricevimento, anche
tenuto conto dei criteri e delle raccomandazioni formulati dal
Comitato stesso nel Doc. 10/03. A tal fine, ai lavori del
Comitato partecipano il Presidente della Commissione per
l’assegnazione delle risorse finanziarie del “Fondo per gli
investimenti della ricerca di base (FIRB)”, il Presidente del
Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, nonché il Presidente della Commissione
di garanzia per la selezione dei programmi di ricerca di
interesse nazionale (PRIN).
3.
Le risorse erogate ai sensi del presente articolo sono
esclusivamente preordinate al finanziamento delle borse per i
tre anni di corso di dottorato e le relative iniziative
proposte dagli Atenei sono approvate con decreto del Direttore
Generale per l’Università.
4.
Sono prioritariamente ammessi al finanziamento i corsi
istituiti nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 2, comma
3, lettere d) ed e) del decreto ministeriale 30
aprile 1999 n. 224 e nell’ambito di programmi di
collaborazione scientifica con Atenei stranieri contemplanti
il rilascio di titoli congiunti, ovvero la previsione di tesi
in regime di cotutela.
Art. 4
1.
Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. e) della legge, a
decorrere dall’anno 2003, l’importo complessivo di euro 3
milioni è ripartito tra le Università in proporzione al numero
degli studenti immatricolati nell’a/a precedente ai
corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 del D.M.
4 agosto 2000.
2.
Ciascun Ateneo, in relazione al contributo assegnato, con
deliberazione del competente organo statutario, determina i
criteri e le modalità per il rimborso parziale delle tasse e
dei contributi dovuti dagli studenti immatricolati ai corsi di
laurea di cui al comma 1, per l’anno accademico di
riferimento.
3.
Nella determinazione dei criteri di cui al comma 2,
l’Università prevede apposite misure preordinate alla
graduazione del rimborso in funzione del merito conseguito
dallo studente e delle eventuali risorse riservate a tale
scopo nel bilancio dell’Università stessa, ovvero acquisite a
seguito di accordi con enti pubblici e privati.
Art. 5
1.
Per i fini di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) della legge, a
decorrere dall’anno 2003 l’importo di 26,6 milioni di euro è
assegnato alle Università per il cofinanziamento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del
1997 ed è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
a) determinazione della quota
media di cofinanziamento del sistema universitario utilizzato
per l’attivazione degli assegni in premessa, rapportando
la spesa sostenuta da ciascun Ateneo nel periodo 1998-2002 con
le complessive assegnazioni ministeriali, compresa la quota
all’uopo consolidata dal 1997 sul Fondo di Finanziamento
Ordinario;
b) per ciascun Ateneo, vengono
quindi calcolate le risorse proprie effettivamente utilizzate,
rispetto al valore medio di cui al punto a);
c) alla spesa prevista nel
corrente esercizio per ciascun Ateneo, rilevata dalla
specifica Banca-dati MIUR-CINECA, al netto dell’assegnazione
ministeriale consolidata sul FFO, viene aggiunta, o sottratta
nel caso di risorse proprie inferiori al valore medio, la
quota di cui al punto b);
d) i valori così calcolati,
percentualizzati rispetto al totale, vengono utilizzati per la
ripartizione dello stanziamento di cui trattasi. Gli Atenei
che presentino un valore negativo, vengono esclusi dalla
ripartizione.
2.
La rilevazione dei dati sulla spesa prevista nell’anno di
riferimento viene effettuata, alla data del 30 giugno di
ciascun anno, tramite la Banca-dati MIUR-CINECA .
Art. 6
1.
Per i fini di cui all’art. 1, comma 2 della legge a decorrere
dall’esercizio 2003, è riservata la somma annua di 7 milioni
di euro a valere sullo stanziamento del capitolo 5491 dello
stato di previsione della spesa di questo Ministero per il
corrente esercizio finanziario.
Art. 7
1.
Per i fini di cui all’art. 4, comma 4-bis), del decreto legge
25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268, per l’anno 2003, l’importo di
500.000 euro viene ripartito tra le università per il
finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi proposti
dalle Regioni, previa intesa con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, preordinati alla stipula di
convenzioni con le aziende e gli istituti di credito per la
concessione agli studenti di prestiti d’onore.
2. I
progetti di cui al comma 1 sono presentati entro 45 giorni
dalla data del presente decreto e sono valutati dal Ministero
sulla base di preventivi criteri definiti dal CONVSU che
tengono conto delle migliori condizioni di erogazione e di
restituzione dei prestiti agli studenti e delle garanzie
sussidiarie concordate tra le regioni e le università.
Art. 8
1.
Per la valutazione delle iniziative contemplate dal presente
decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, commi
2 e 3, del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
Art. 9
1.
In attuazione delle iniziative contemplate dagli interventi
sulla programmazione del sistema universitario, ai sensi del
DPR 27 gennaio 1998 n. 25 e successive modificazioni, le quote
delle risorse di cui al presente decreto, finalizzate per gli
interventi previsti dalla legge, possono essere modificate con
decreto del Ministro entro il limite massimo del 10% degli
importi di cui all’art. 10.
Art. 10
1.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto
per l’esercizio finanziario 2003 e successivi si provvede,
quanto a 78,258 milioni di euro a carico del capitolo 5552 e
quanto a 7 milioni di euro a carico del capitolo 5491 dello
stato di previsione della spesa di questo Ministero per il
corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari
successivi.
Art. 11
1.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo
per gli adempimenti di legge.
In corso di registrazione alla Corte dei
Conti