Art. 81 - Collaudo dei lavori e delle forniture
I. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.
II.	Il collaudo è di norma  eseguito dal personale dell'Università. Il formale incarico di collaudo sarà conferito dal Direttore del Centro di spesa competente, a  funzionari tecnici o amministrativi, o a  personale docente.
III.	Qualora il Direttore del Centro di spesa  ne ravvisi la necessità potrà ricorrere alla nomina di estranei qualificati  per specifica competenza.
IV.	Le spese e le competenze spettanti al personale dell’Università o ad estranei in relazione all’incarico ed all’espletamento del collaudo devono essere inserite nel quadro economico dell’appalto.
V.	Per le spese effettuate in economia ai sensi del successivo art.86, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata sulla fattura dal funzionario a ciò competente o delegato.