Art. 70 - Contratti, convenzioni ed atti riservati al CdA
I. Sono di competenza del CdA i contratti, le convenzioni e gli atti posti in essere per:
·	assumere mutui e finanziamenti;
·	costituire ipoteche e comunque prestare garanzie reali od obbligatorie;
·	transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
·	vendere, permutare ed acquistare immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
·	stipulare contratti di leasing immobiliare;
·	locare e concedere in uso immobili;
·	consentire l’uso del marchio, cedere brevetti, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
·	partecipare alla costituzione di Società commerciali e consorzi, acquistare o dismettere partecipazioni; formulare gli indirizzi programmatici generali relativi agli enti partecipati, deliberare, nelle materie di cui agli artt.2364 e 2365 del codice civile, la volontà dell’Università, da manifestare nelle sedi deliberative degli enti nei quali l’Università detiene direttamente partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale o del fondo consortile;
·	associarsi in partecipazione;
·	costituire Consorzi o Centri di cui all’art.119 del presente Regolamento;
·	partecipare a Consorzi ed a società di ricerca purché la partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazioni di opera scientifica e sia conforme alla legge 9/12/1985 n.705, art.13 (integrativa del DPR 11/07/1980 n.882,con l’art.91 bis);
·	affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università e Centri autonomi;
·	negoziare valori mobiliari;
·	conferire procura per agire e resistere in giudizio;
·	accettare eredità, legati e liberalità.