Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione
      
  Art. 11 - Risultato delle elezioni
1. Sulla base dei dati risultanti dal verbale trasmesso dalla Commissione Elettorale centrale, il Rettore proclama, con decreto, gli eletti.
2.	La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
3.	A parità di voti, prevale il soggetto con maggiore anzianità di servizio.
4.	A parità di anzianità di servizio, la precedenza spetta al più anziano di età.