Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) dell'Università degli Studi di Trieste
      
  Art. 4 - Durata in carica
1.	La durata in carica dei componenti della CVR è di tre anni.
2.	I componenti possono essere rinnovati.
3.	Alla scadenza del mandato, i componenti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
4.	La CVR si scioglie nel caso in cui non venga convocata per un periodo superiore a cinque mesi o non elegga il Presidente.
5.	I singoli componenti decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.
6.	In caso di decadenza, di cessazione o di rinuncia di singoli componenti il Rettore procede a nuova nomina secondo la procedura prevista all’articolo 3.